LEGGE 24 marzo 1958, n. 195 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Coming into Force27 Settembre 1958
Published date27 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/27/058U0195/CONSOLIDATED/20140624
Enactment Date24 Marzo 1958
Official Gazette PublicationGU n.75 del 27-03-1958
CAPO I COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Componenti e sede del Consiglio)

Il Consiglio superiore della Magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da quattordici componenti eletti dai magistrati ordinari e da sette componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.

Art 1.

(Componenti e sede del Consiglio)

((Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma)).

Art 1.

(Componenti e sede del Consiglio)

Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.

Art 2.

(Comitato di presidenza)

Presso il Consiglio superiore e' costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.

Il Comitato promuove l'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'art. 9.

Art 3.

(Commissioni)

Su proposta, del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonche' la Commissione speciale di cui all'art. 11, terzo comma.

Art 4.

(Composizione della sezione disciplinare)

Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare costituita da dieci componenti effettivi e quattro supplenti.

I componenti effettivi sono: il Vice Presidente, che la presiede, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e uno dei componenti eletti dal Parlamento.

Il Vice Presidente, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo sono membri di diritto; gli altri componenti sono scelti mediante sorteggio. Alle operazioni di sorteggio provvede il Comitato di presidenza.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la Sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura.

Art 4.

(Composizione della sezione disciplinare)

((La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri.

Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

Il vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.

II procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura)).

Art 4.

(Composizione della sezione disciplinare).

((La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione)).

Art 4.

(Composizione della sezione disciplinare).

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

((I componenti effettivi sono:

il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;

due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;

un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';

cinque magistrati con funzioni di merito.

I componenti supplenti sono:

un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';

tre magistrati con funzioni di merito;

due componenti eletti dal Parlamento)).

Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Art 4.

(Composizione della sezione disciplinare).

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di quattro supplenti.

I componenti effettivi sono:

il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;

un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore;

un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';

due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).

I componenti supplenti sono:

un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';

un magistrato che esercita le...

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