Il ruolo organico del personale di magistratura e' aumentato complessivamente di seicento unita', da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995.
La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.
All'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
"Il limite di eta' di cui al primo comma per la partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di eta'.
L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti".