LEGGE 9 agosto 1993, n. 295 - Aumento di seicento unita' nel ruolo organico del personale della magistratura

Coming into Force27 Agosto 1993
Enactment Date09 Agosto 1993
Published date12 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/12/093G0378/CONSOLIDATED/20010312
Official Gazette PublicationGU n.188 del 12-08-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il ruolo organico del personale di magistratura e' aumentato complessivamente di seicento unita', da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995.

  2. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

  3. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.

  4. All'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

"Il limite di eta' di cui al primo comma per la partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di eta'.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti".

Art 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 agosto 1993 Visto, il Guardasigilli: CONSO

Tabella B

TABELLA B

TABELLA B

(prevista all'articolo 1, comma 2)

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Primo presidente ............................................ 1

Procuratore generale presso la Corte...

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