LEGGE 20 gennaio 1992, n. 8 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata

Coming into Force21 Gennaio 1992
Enactment Date20 Gennaio 1992
Published date20 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/01/20/092G0030/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.15 del 20-01-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 20

NOVEMBRE 1991, N. 367.

All'articolo 1 il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato o'".

All'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso 1, le parole: "senza ritardo il capo di detto ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio".

All'articolo 7, comma 1, capoverso 3:

le lettere d) ed e) sono soppresse;

alla lettera h) il numero 2) e' sostituito dal seguente:

"2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;";

alla lettera h) il numero 3) e' soppresso.

All'articolo 14:

al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: "per l'anno 1993" sono inserite le seguenti: "e a regime";

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi...

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