LEGGE 22 agosto 1985, n. 444 - Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali

Coming into Force08 Settembre 1985
Enactment Date22 Agosto 1985
Published date24 Agosto 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/08/24/085U0444/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.199 del 24-08-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato)

Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalita' indicati negli articoli seguenti, per le localita', le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennita' speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime, ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validita' e' di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).

Art 2.

(Requisiti soggettivi)

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovra' avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, eta' non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si puo' prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarita' dell'attivita' da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.

Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.

Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalita' di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.

Art 3.

(Formazione delle liste)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1, individuati dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilita' di posti indicate nell'unita tabella A) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno - presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovranno altresi' risultare, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, attestati in base ad esplicita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilita' dall'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione vanno autenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.

A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianita' di cessazione dell'attivita' lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico; a parita' degli altri requisiti prevale l'eta'.

Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Le Amministrazioni o Aziende che non abbiano coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, che dovra' darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalita' di cui al precedente primo comma: A detti posti possono accedere i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perche' non rientranti nel numero dei posti disponibili...

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