LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115 - Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati

Coming into Force06 Novembre 1968
Published date05 Novembre 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/11/05/068U1115/CONSOLIDATED/20150923
Enactment Date05 Novembre 1968
Official Gazette PublicationGU n.282 del 05-11-1968
TITOLO I PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SUI PROBLEMI DELL'OCCUPAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si dara' luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali de lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento dell'occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attivita' produttive.

Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.

TITOLO II INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA
Art 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelli dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economi che settoriali o locali delle attivita' industriali o ne casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, e' corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso tra le 0 ore ed il limite massimi di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, mi comunque non oltre le 44 settimanali.

La durata di detto trattamento puo' essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalita' indicate nell'articolo 3.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 3.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, e' dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonche' la decorrenza dei relativi provvedimenti.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 4.

Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilita', della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 5.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali, ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, e' cosi' modificato:

"La concessione dell'integrazione data dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali".

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

TITOLO III ASSEGNI FAMILIARI AI DISOCCUPATI E AGLI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE
Art 6.

A decorrere dal 1 gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennita' o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresi', per le annate successive a quelle indicate dallo articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennita' di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

Art 7.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA AI DISOCCUPATI
Art 8.

Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attivita' aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze, della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti.

L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma e' determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese di lavoro in caso di paga mensile o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresi', delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali.

L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento della indennita' di disoccupazione, e' diminuito...

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