Art
6.
A decorrere dal 1 gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennita' o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresi', per le annate successive a quelle indicate dallo articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennita' di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264.
A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera.
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.
Art
7.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.