DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1955, n. 797 - Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari

Coming into Force22 Settembre 1955
Enactment Date30 Maggio 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/09/07/055U0797/CONSOLIDATED/20150923
Published date07 Settembre 1955
Official Gazette PublicationGU n.206 del 07-09-1955 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 22 aprile 1953, n. 391, che ha dato facolta' di emanare norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonche' a raccoglierle in un unico testo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

E' approvato il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 1955 GRONCHI SCELBA - VIGORELLI - GAVA - DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 110. - CARLOMAGNO

Testo unico delle norme sugli assegni familiari

TESTO UNICO

DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

TITOLO I Disciplina generale delle prestazioni e dei contributi
CAPO I - Delle prestazioni
Art 1

(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'eta', il sesso e la nazionalita'.

Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi.

Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica.

Art 1

(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della

Repubblica, qualunque ne sia l'eta', il sesso e la nazionalita'.

Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e

degli enti stessi.

Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono

fuori del territorio della Repubblica. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 31 luglio 1956, n. 1035 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto e' previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione degli assegni e' prevista risiedono nello Stato del quale i lavoratori stessi sono cittadini".

Art 1

(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e...

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