LEGGE 24 febbraio 1997, n. 27 - Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense

Coming into Force28 Febbraio 1997
Enactment Date24 Febbraio 1997
Published date27 Febbraio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/02/27/097G0061/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Soppressione dell'albo

  1. L'albo dei procuratori legali e' soppresso.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Iscrizione all'albo degli avvocati

  1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.

  2. L'anzianita' a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.

  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.

  4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art 3.

Sostituzione del termine "procuratore legale"

  1. Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".

Art 4.

Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione

  1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT