LEGGE 7 maggio 1981, n. 180 - Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

Coming into Force09 Maggio 1981
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date07 Maggio 1981
Published date08 Maggio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/05/08/081U0180/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.125 del 08-05-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Magistrati militari

I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Tribunali militari

Il tribunale militare e' formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da piu' magistrati militari di tribunale o di appello.

Il tribunale militare giudica con l'intervento:

1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;

2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;

3) di un militare dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al n. 3) del secondo comma si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.

I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Art 2.

Tribunali militari

Il tribunale militare e' formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da piu' magistrati militari di tribunale o di appello.

Il tribunale militare giudica con l'intervento:

1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;

2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;

3) di un militare dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al n. 3) del secondo comma si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.

I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Corte militare d'appello

E' istituita, con sede in Roma, la corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della corte militare di appello nelle citta' di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

La corte militare d'appello e' formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello.

Ciascuna sezione distaccata e' formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello.

La corte militare di appello giudica con l'intervento:

1) del presidente della corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;

2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;

3) di due militari dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte; con funzioni di giudice.

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.

Il giudizio d'appello e' regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la corte militare di appello, in camera di consiglio.

Alla corte militare d'appello e' devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

Art 3.

Corte militare d'appello

E' istituita, con sede in Roma, la corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della corte militare di appello nelle citta' di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

La corte militare d'appello e' formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello.

Ciascuna sezione distaccata e' formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello.

La corte militare di appello giudica con l'intervento:

1) del presidente della corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;

2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;

3) di due militari dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte; con funzioni di giudice.

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.

Il giudizio d'appello e' regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la corte militare di appello, in camera di consiglio.

Alla corte militare d'appello e' devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Sezione di sorveglianza

Presso la corte militare d'appello e' istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art 4.

(((Tribunale militare di sorveglianza)

  1. E' costituito, in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, il tribunale militare di sorveglianza che si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, nell'ambito delle categorie...

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