DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1989, n. 158 - Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di magistratura militare

Coming into Force04 Maggio 1989
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/05/03/089G0187/CONSOLIDATED/20100508
Published date03 Maggio 1989
Enactment Date24 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.101 del 03-05-1989
Capo I UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, con il quale e' stato istituito il Consiglio della magistratura militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 e del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ufficio di segreteria

  1. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un ufficio di segreteria composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, nominati con deliberazione del Consiglio stesso.

  2. All'ufficio di segreteria sono addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonche' otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

  3. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.

  4. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano ad esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Capo II ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
Art 2.

Attribuzioni del Consiglio

  1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:

    1. sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;

    2. sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a provvedimenti promossi ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561;

    3. sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziali;

    4. su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

  2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della difesa, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della difesa.

  3. Il Consiglio esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

  4. Il Consiglio da' pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie.

  5. Il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti, che continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie, e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione dei due componenti scelti dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio.

  6. Il Consiglio disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

  7. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa puo' avanzare proposte o proporre osservazioni.

  8. Il Ministro della difesa puo'...

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