IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, con il quale e' stato istituito il Consiglio della magistratura militare;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 e del 23 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ufficio di segreteria
Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un ufficio di segreteria composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, nominati con deliberazione del Consiglio stesso.
All'ufficio di segreteria sono addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonche' otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.
Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.
I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano ad esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.