DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1957, n. 686 - Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Coming into Force27 Agosto 1957
Enactment Date03 Maggio 1957
Published date12 Agosto 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/08/12/057U0686/CONSOLIDATED/20130621
Official Gazette PublicationGU n.200 del 12-08-1957 - Suppl. Ordinario n. 2
TITOLO I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
CAPO I Concorsi d'ammissione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. (Bando di concorso)

Il decreto Ministeriale che indice il concorso per l'assunzione all'impiego dello Stato deve indicare:

  1. il numero dei posti messi a concorso;

  2. i documenti prescritti;

  3. i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12;

  4. il programma degli esami scritti e di quelli orali;

  5. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

La sede in cui devono aver luogo le prove scritte puo' essere stabilita col medesimo decreto o con successivo atto da comunicare ai partecipanti al concorso.

Art 2.

(Domanda di ammissione ai concorsi)

Per l'ammissione ai concorsi alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

  1. la data ed il luogo di nascita;

  2. il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

  3. il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

  4. le eventuali condanne penali riportate;

  5. il titolo di studio;

  6. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

  7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

  8. i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonche' le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art 3.

(Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza)

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive sono composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di concetto sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere esecutive sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario sono composte da in presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione Lo funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe e a segretario.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materia speciali.

Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario.

Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

Sono abrogate le norme relative alla composizione delle commissioni esaminatrici per le quali gli ordina menti delle singole Amministrazioni emanati anteriormente al primo aprile 1957 prevedano una diversa composizione.

Art 4.

(Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice)

Il presidente e i commissari che vengono destinati ad altro servizio, o il cui rapporto d'impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

Non possono essere confermati i componenti della commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 5.

(Adempimenti della Commissione)

La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in piu' sedi.

I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai capi degli uffici periferici se le prove si svolgono in piu' sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa pro cedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenenti i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art 6.

(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)

Durante le prove scritte non e'...

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