Sulla socialità del diritto del lavoro nella dialettica tra valori

AutorePaola Saracini
Pagine153-166

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©aola Saracini

Sulla socialità del diritto del lavoro nella dialettica tra valori

1. Il senso di una ri‘lessione

l tema del nostro inŒontro, Œome è stato ›iù volž te ribadito anŒše da Œši lo ša organi££ato, è a dir ›oŒo am›io– i›rendendo la metafora utili££ata da ‘inŒen£o Bavaro nell’invito a ›arteŒi›are a ¤uesta giornata, Œi muoviamo all’interno di un universo– Un universo Œše ›er la vastità, già di ›er sé, inŒute un notevole timore nella sŒelta della rotta da seguire ›er inŒontrarsi in ¤ualŒše angolo Œomune e, so›ratž tutto, al fine di non inŒa››are in ¤ualŒše buŒo nero–

iononostante ritengo si tratti di una riflessione utile, s›eŒie ›er l’attuale ›artiŒolare momento del diritto del lavoro: Œše Œostringe studiosi e o›eratori a rinŒorrere affannosamente tanto il dato reale, i Œui mutamenti negli ultimi tem›i si avvertono in modo ›artiŒolarmente ›rofondo sul ›iano sindaŒale, ¤uanž to i molte›liŒi e fre¤uenti interventi normativi, sož vente ›rivi di un solido disegno sistematiŒo o Œož mun¤ue assai Œarenti nella ŒonŒreta tradu£ione giuridiŒa– l tema su Œui oggi siamo invitati a rifletž tere im›one, al Œontrario, di fermarsi, nel tentativo, in ›rimo luogo, di Œom›rendere meglio ¤uale ›ossa essere il ruolo del giurista del lavoro in un siffatto momento· in seŒondo luogo, di ›restare maggiore

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atten£ione al ›iù generale Œontesto em›iriŒo e sistež matiŒo nel ¤uale le varie regole sono destinate a inž serirsi–

‘el tutto su›erfluo ›reŒisare Œše il mio sfor£o non ›otrà Œše ›rodurre un Œontributo alla riflessiož ne, deŒisamente Œom›lessa e im›egnativa–

. a socialità del diritto del lavoro’ un’accezione

“politica” o “naturale”?

nnan£itutto non ›osso esimermi dal riservare ¤ualŒše ›arola alla ›rima ›arte del titolo del nostro inŒontro, “diritto soŒiale del lavoro” e, ›iù s›eŒifiŒaž tamente, al ›ossibile signifiŒato da attribuire all’agž gettivo sociale– AnŒše ›erŒšé si tratta, a mio avviso, di un’o›era£ione indis›ensabile ›er affrontare Œon giusta Œonsa›evole££a la ¤uestione suŒŒessiva: il ruolo del giuslavorista–

ome sa››iamo, il lavoro è il me££o ›er aŒ¤uisire “beni” neŒessari ›er essere ›arte integrante di una soŒietà, e il diritto del lavoro è sociale in ¤uanto rež gola ¤uesto me££o– n ›artiŒolare, seŒondo una Œlasž siŒa aŒŒe£ione, il diritto del lavoro è so›rattutto uno strumento ›er Œoloro Œše, ›er una ›luralità di ragiož ni, si trovano in una ›osi£ione di debole££a nel trovaž re lavoro e nego£iare le relative regole– ¥a nostra es›erien£a è in ¤uesto senso: la figura soŒiale Œše il diritto del lavoro ša ›reso a riferimento ›ressoŒšé uniŒo è stato, infatti, il lavoratore subordinato– iò in ¤uanto, Œome è noto, “il diritto del lavoro ša manifež stato da sem›re una identità molto ›reŒisa e Œarattež

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ri££ata dal ›unto di vista della fun£ione soŒiale da esso ›erseguita: essa Œonsiste nella voŒa£ione ›rotetž tiva di lavoratori re›utati eŒonomiŒamente, soŒialž mente e giuridiŒamente deboli” º‘el ©unta 2010, ›– 2™»– ‘oŒa£ione Œše si riflette anŒše sul ›ossibile amž ›liamento dei soggetti da tutelare, Œome dimostra non solo la viŒenda del lavoro “›arasubordinato” ›riž ma e “a ›rogetto” ›oi, ma anŒše il tentativo in atto da svariati anni di introdurre, attraverso un nuovo Statuž to dei lavori, una diversa regolamenta£ione delle tuž tele del lavoro ºMagnani 200”, 1™” ss–»–

Al di là delle ›ossibili ›ros›ettive evolutive del diritto del lavoro – di Œui andrebbero ›oi Œertamente disŒusse le modalità di reali££a£ione –, non Œ’è dubž bio Œše ¤uesta destina£ione fun£ionale è sem›re staž to il Œollante della materia e ne ša Œaratteri££ato la ›osi£ione nel sistema giuridiŒo– Un diritto volto, ¤uindi, a ›roteggere un lavoratore debole dai meŒŒaž nismi del merŒato del lavoro e dalla logiŒa eŒonomiž Œa in esso im›erante non ›uò Œše essere fortemente Œonnotato in senso soŒiale, seŒondo ¤uanto ›rima osservato, e di un soŒiale Œše tende an£i a ¤ualifiŒarž si in antitesi all’eŒonomia–

n ¤uesta logiŒa esso è ›erò riŒonduŒibile ad un ›rodotto dell’eŒonomia di merŒato ºe ›er ¤uanto si ›ossa valori££are ¤uest’ultima, a me ›are un ›rodotto storiŒamente determinato»– SiŒŒšé la valen£a soŒiale del diritto del lavoro non ›uò ritenersi “naturale”–

’uttavia, è da un altro ›unto di vista, Œše alla so’ cialità del diritto del lavoro ›otrebbe essere attribuž ita una Œonnota£ione ›iù intensa, ri›rendendo, in un Œerto senso, il ŒonŒetto di naturale–

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ellaostitu£ione del ’4 irinii isirati alla tutela del lavoro, daui derivano diritti soiali,an no assunto un rango fondamentale ºMengoni 1,»: sia in ¤uantoostitutivi dellaersona, sia in ¤uanto essen£ialier ilonetto moderno diittadi nan£a, intesaome sintesi dellerinialirerogati vee esrimono l’aartenen£a del singolo allaomunità statuale º omagnoli 200, 121 ss»bbe ne, ragionando sul fondamentoostitu£ionale di ¤uestoassaggio,ossono essere ¤ui riresi ¤uegli studie rilevanoome il momentoostitu£ionaleresentiaratteri del tutto ee£ionali nella vitao litia di unoolo, essendoer defini£ione il mo mento della generaleooera£ionen ¤uelontesto le volontà dei soggettiolitii sioordinano in vista di uno sooomune: dettarerinii al di sora degli interessiartiolari di ognunoeronsentire la...

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