Ricorso al tribunale per la nomina di un liquidatore di una società per azioni (art. 2487, Comma 2, c.c.e art. 33, D.l.vo 17 gennaio 2003, n. 5)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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Ricorso 1 al tribunale per la nomina di un liquidatore di una società per azioni

Tribunale di . . .

II dott. . . . e il dott. . . . entrambi rappresentati e difesi dall'avv. . . . del foro di . . . e presso di lui elettivamente domiciliati in . . . via . . . n. . . . in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto

Premesso

- che stessi sono sindaci della società per azioni denominata ". . . Spa" iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese di . . . numero codice fiscale e registro imprese . . . con capitale sociale di euro . . .;

- che si è verificata una causa di scioglimento della società e precisamente . . .; - che gli amministratori pur avendo accertato il verificarsi della suddetta causa di scioglimento non hanno provveduto alla convocazione dell'assemblea per la relativa deliberazione e conseguente nomina degli amministratori. Page 866

Chiedono

che l'Ill.mo giudice istruttore, voglia, ai sensi dell'art. 2487, comma 2, c.c. , nominare uno o più liquidatori, indicare quelli a cui spetta la rappresentanza della società e i fatti in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

. . . lì . . .

Avv. . . .

Si allegano: - verbale di deposito di n. . . . azioni;

- . . .

Procura alle liti

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, l'avv. . . ed eleggo domicilio presso il suo studio in . . . via . . .

Luogo e data . . .

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[1] Di fronte all'esigenza di accelerare le procedure, il legislatore introduce, con particolare riferimento al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori, un sistema estremamente semplificato. L'art. 2487, comma 2, c.c. accorda infatti al tribunale il potere di nominare i liquidatori in caso di mancata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, nonché quello di assumere i provvedimenti necessari per l'avvio della procedura di liquidazione, di fronte alla mancata adozione degli stessi da parte dell'assemblea. Il comma in esame ipotizza un duplice intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria dinanzi all'inerzia degli amministratori ovvero dell'organo amministrativo, così eliminando quelle disfunzioni che caratterizzavano il sistema precedente. Qualora, inoltre, nella fase di nomina giudiziale sorgano delle contestazioni sulle cause di scioglimento, ne è prevista la definizione attraverso l'applicazione del meccanismo processuale delineato dall'art. 32 del D.L.vo 5 del 17 gennaio 2003, in forza del richiamo all'art. 2487, comma...

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