DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163 - Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003

Coming into Force15 Agosto 2002
Enactment Date13 Giugno 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/07/31/002G0176/CONSOLIDATED/20180502
Published date31 Luglio 2002
Official Gazette PublicationGU n.178 del 31-07-2002 - Suppl. Ordinario n. 155
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti normativi ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; la sezione COCER Aeronautica non ha sottoscritto lo schema concertato;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto:

  1. per "Forze armate" (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

  2. per "Polizia ad ordinamento civile" si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;

  3. per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;

  4. per "decreto sulle procedure" si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";

  5. per "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995, riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995;&0;

  6. per "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

  7. per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

  8. per "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001 emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

  9. per "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";

  10. per "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

  11. per "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

  12. per "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

  13. per "legge finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

  14. per "regolamento del 1990" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato";

  15. per "legge sulle indennita'" si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284, recante "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari";

  16. per "Testo unico a tutela della maternita'" si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";

  17. per "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

  18. per "legge sulle missioni" si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";

  19. per "legge sulle indennita' operative" si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare";

  20. per "legge di riforma del sistema pensionistico" si intende la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

Art 2.

Ambito di applicazione e durata

  1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.

  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sulle procedure.

Art 3.

Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del biennio economico Forze armate 2000-2001, sono incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro ... 30,20 livello VI Euro ... 32,10 livello VI-bis Euro ... 33,60 livello VII Euro ... 35,10 livello VII-bis Euro ... 36,70 livello VIII Euro ... 38,40 livello IX Euro ... 42,20

  2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono...

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