LEGGE 23 dicembre 1998, n. 449 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)

Coming into Force01 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/29/098G0503/ORIGINAL
Published date29 Dicembre 1998
Enactment Date23 Dicembre 1998
Official Gazette PublicationGU n.302 del 29-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 210
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonche' di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.

  2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.

Art 2.
  1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

  2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e In lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

  3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

  4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto...

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