LEGGE 27 maggio 1977, n. 284 - Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari

Coming into Force26 Giugno 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/06/11/077U0284/CONSOLIDATED/20010421
Enactment Date27 Maggio 1977
Published date11 Giugno 1977
Official Gazette PublicationGU n.158 del 11-06-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonche' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.

A decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.

Art 2.

A decorrere dal 1 marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennita' mensile per servizio di istituto e della indennita' mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.

Art 3.

A decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un'importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.

Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto, del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/06/1977, n. 170 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 3.

A decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un'importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.

Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto, del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto. 6

Art 4.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e' sostituito dal seguente:

"Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300".

Art 5.

La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente: TABELLA

Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice

questori aggiunti - Commissari capi - Commissari -

Ufficiali generali e ufficiali superiori. . . . . . . . L. 4.000 Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.500 Marescialli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti . . . . " 2.500

Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi

carabinieri e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . " 2.000

Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni.

Art 5.

La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente: TABELLA

Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice

questori aggiunti - Commissari capi - Commissari -

Ufficiali generali e ufficiali superiori. . . . . . . . L. 4.000 Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.500 Marescialli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti . . . . " 2.500

Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi

carabinieri e gradi...

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