LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836 - Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Coming into Force01 Gennaio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/12/29/073U0836/CONSOLIDATED/20111114
Enactment Date18 Dicembre 1973
Published date29 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.333 del 29-12-1973 - Suppl. Ordinario
TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo e' ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione, nella stessa localita', eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennita' di trasferta e' subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreche' la distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30 chilometri.

Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 30 chilometri, le indennita' di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d), del successivo articolo 3.

Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreche' la distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30 chilometri.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.

Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art 2.

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in localita' distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali localita' siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.

Art 3.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

  1. nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

  2. nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

  3. nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.);

  4. nelle localita' distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;

  5. nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Art 3.

((Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

  1. nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

  2. nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

  3. nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;

  4. nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio)).

Art 3.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

  1. nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; 2

  2. nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

  3. nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;

  4. nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio.

Art 3.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

  1. nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i...

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