DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 19 - Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale

Coming into Force19 Gennaio 1956
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/01/18/056U0019/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date11 Gennaio 1956
Published date18 Gennaio 1956
Official Gazette PublicationGU n.14 del 18-01-1956
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 - punti 12, 13 e 14 - 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni; Decreta: Art. 1.

Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive, modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto.

La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, e' pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata e' pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare.

Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato, nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Nella prima applicazione del presente decreto, al fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione; categoria, grado o qualifica rivestiti al 1 luglio 1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio, paga o retribuzione, e per indennita' di funzione o assegno perequativo, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio degli ufficiali, degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia e dei marescialli del Corpo forestale dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, l'anzianita' di servizio calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, assimilando a tal fine i marescialli dell'Aeronautica ai capi della Marina, gli ufficiali ed i marescialli dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, i marescialli del Corpo forestale dello Stato ed i capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, ai pari grado dell'Arma dei carabinieri, e gli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle rispettive Armi e Corpi.

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei sergenti maggiori o della paga dei sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, la differenza tra gli anni di effettivo servizio militare ed il numero di anni appresso indicato sergenti maggiori e gradi corrispondenti anni 5 sergenti e gradi corrispondenti...." 2 Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei brigadieri e della paga dei vice brigadieri, degli appuntati e dei carabinieri, e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestale dello Stato, nonche' dello stipendio dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado gli anni di effettivo servizio militare.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maestri direttori di banda sono ammessi, dopo otto anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del grado di tenente e lo stipendio del grado ricoperto al terzo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di tenente.

I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo quattordici anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e lo stipendio del grado ricoperto al sesto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di capitano.

I capitani del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo sedici anni di permanenza nel grado, ad in aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di maggiore e lo stipendio del grado ricoperto al settimo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di maggiore.

Art 3.

I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maestri direttori di banda sono ammessi, dopo otto anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del grado di tenente e lo stipendio del grado ricoperto al terzo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di tenente.

I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano. 17

I capitani del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo sedici anni di permanenza nel grado, ad in aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di maggiore e lo stipendio del grado ricoperto al settimo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di maggiore.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Per i personali il cui trattamento e' previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi:

l'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni;

l'indennita' accademica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 e successive modificazioni, nonche' l'indennita' di studio ed il compenso di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni;

l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19;

l'indennita' giornaliera sostitutiva della razione viveri, l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti, rispettivamente, dagli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

L'indennita' militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della, Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure mensili lorde: Celibi Ammogliati Lire Lire Generale di Corpo d'armata e gradi...

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