DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1079 - Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo

Coming into Force08 Gennaio 1971
Enactment Date28 Dicembre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/01/07/070U1079/CONSOLIDATED/20100508
Published date07 Gennaio 1971
Official Gazette PublicationGU n.4 del 07-01-1971 - Suppl. Ordinario
TITOLO I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e per la programmazione economica; Decreta:

Art 1.

Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite, con effetto dal 1 luglio 1970, dalla tabella unica allegata al presente decreto.

I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle singole classi di stipendio.

Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste piu' classi di stipendio, le classi successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali.

Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica, o classe di stipendio.

In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.

La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo operaio.

Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le modifiche disposte dal presente decreto.

Art 2.

Nella prima applicazione del presente decreto al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due o piu' qualifiche in vigore al 30 giugno 1970, e' attribuita, nella nuova posizione, la prima, la seconda o una delle successive classi di stipendi secondo che l'interessato provenga rispettivamente dalla prima, dalla seconda o da una delle successive qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianita' e aumenti biennali di stipendio maturati nella qualifica di provenienza, o, se piu' favorevole, e' attribuita alla classe corrispondente all'anzianita' complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianita' eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita e' riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali suddetti.

Nel caso, invece, che la nuova qualifica riproduca o sostituisca una soltanto di quelle esistenti al 30 giugno 1970, riportando piu' classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, e' attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianita' di qualifica. L'anzianita' eccedente, rispetto a quelli complessivamente richiesta per la classe conferita, e' riconosciuta nella classe medesima. Se piu' favorevole e' pero' dovuto lo stipendio derivante dal conferimento della prima classe, con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, e dalla contemporanea graduale attribuzione delle classi superiori, sino a quella effettivamente spettante, applicando per ciascuna di esse, dopo la prima, il quinto comma del precedente art. 1.

Al personale direttivo con la qualifica di consigliere o equiparata sono attribuiti, rispettivamente:

  1. il parametro e la qualifica di direttore di sezione o equiparata, se in possesso delle anzianita' previste dall'art. 15 delle norme sul riordinamento delle carriere e, per i vice direttori delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno un anno di anzianita' nella qualifica. L'anzianita' eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta, e' conservata nella qualifica medesima agli effetti degli aumenti biennali di stipendio;

  2. il parametro della seconda classe di stipendio indicato nella allegata tabella unica, se in possesso di una anzianita' non inferiore a sei mesi. La eccedenza di anzianita' oltre i sei mesi e' conservata a tutti gli effetti.

Per il personale delle carriere di concetto ed esecutive in servizio al 1 gennaio 1967, il periodo di anzianita' richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nelle qualifiche di segretario principale e coadiutore principale, o equiparate, e' ridotto a tre anni con esclusione del personale appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e di quello indicato nel successivo comma.

Per il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio al 1 gennaio 1967, appartenente alle carriere di concetto ed esecutive degli uffici e per il personale dell'esercizio il periodo di anzianita' richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica immediatamente superiore a quella iniziale e' ridotto a quattro anni.

Art 3.

Al personale che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che a tale qualifica pervenga dopo aver superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento, e' riconosciuta nella qualifica stessa, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianita' complessiva di carriera, compreso il periodo gia' valutato a norma degli articoli 164, quinto comma, e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni, eccedente i periodi previsti per il conseguimento della qualifica stessa.

Al personale direttivo delle soppresse carriere specialistiche al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di II classe o equiparata e' riconosciuta nella qualifica, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianita' di carriera direttiva, ridotta di un anno.

Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970 che a tale data gia' rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta qualifica, previsti dal precedente ordinamento, sono attribuiti, con effetto dal 1 luglio 1970, tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli spettanti in applicazione dei commi precedenti.

Art 4.

A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra lo stipendio spettante dal 1 luglio 1970 e quello precedentemente fruito, considerati nella misura integrale anche in caso di stipendio ridotto per particolari posizioni di fatto, non raggiunga le lire 10.000 mensili lorde o le lire 8.500 nette, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare detti importi.

Art 5.

Al personale delle carriere di concetto che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparata (ex coefficiente 500) sono attribuiti nella qualifica due aumenti periodici di stipendio non riassorbibili, con effetto dal 1 luglio 1970.

Art 6.

Al personale delle carriere esecutive che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 325 e' attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore o equiparata un aumento periodico di stipendio non riassorbibile, con effetto dal 1 luglio 1970.

Art 7.

Per le qualifiche non contemplate nell'allegata tabella unica valgono i nuovi parametri e stipendi previsti per le posizioni economicamente assimilabili, avuto riguardo alla carriera ed all'ex coefficiente di stipendio o allo stipendio, paga o retribuzione in vigore al 30 giugno 1970.

Ai fini dell'applicazione delle norme nelle quali si fa riferimento a qualifiche soppresse in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, si ha riguardo alle nuove corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.

Art 8.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto: sui relativi aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi e sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilita'; sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali ed...

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