DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 749 - Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268

Coming into Force24 Luglio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/09/065U0749/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date05 Giugno 1965
Published date09 Luglio 1965
Official Gazette PublicationGU n.168 del 09-07-1965
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella, quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.

Art 2.

Le nuove misure degli stipendi, delle paglie e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13ª mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennita', assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.

Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonche' gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Art 3.

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.

La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potra' eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unita' di detti personali.

In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro puo' autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni.

Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, e' modificato come segue:

  1. 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

  2. 60 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;

  3. 32 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;

  4. 30 ore mensili per gli impiegati e 37 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465;

  5. 30 ore mensili, salve particolari necessita' di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

    Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtu' di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili autorizzabile alla data del 31 dicembre 1964 in base alle norme stesse, e' ridotto del 37,50 per cento.

    Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennita' di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, e' modificato come segue:

  6. 50 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparante;

  7. 57 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;

  8. 60 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.

    L'indennita' di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e' ragguagliata a quella prevista dal precedente comma.

    La riduzione del 37,50 per cento si applica, con i criteri previsti dal precedente quinto comma, anche alle indennita', agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.

    Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:

  9. Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;

  10. Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;

  11. Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;

  12. Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;

  13. Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.

    La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risultera' inscritto in bilancio per l'anno 1965.

Art 3.

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.

La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potra' eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unita' di detti personali.

In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro puo' autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni.

Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, e' modificato come segue:

  1. 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT