LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1268 - Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilita' per gli anni 1964 e 1965

Coming into Force07 Dicembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/12/07/064U1268/ORIGINAL
Published date07 Dicembre 1964
Enactment Date05 Dicembre 1964
Official Gazette PublicationGU n.303 del 07-12-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attivita' di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.

Art 2.

Con effetto dal 1 gennaio 1965 saranno conglobati:

  1. negli stipendi del personale di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21, l'indennita' mensile attribuita con la stessa legge;

  2. negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale statale, l'assegno temporaneo.

Dalla stessa data l'indennita' mensile e l'assegno temporaneo saranno soppressi.

Per il personale di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1960, n. 1577, la misura dell'assegno temporaneo da conglobare sara' determinata, in relazione allo stipendio iniziale del grado di appartenenza, secondo il rapporto risultante tra l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, e lo stipendio iniziale spettante al personale civile di corrispondente ex grado gerarchico. La differenza tra l'assegno conglobato e quello spettante sara' detratto, con effetto dalla stessa data, dalle competenze accessorie dovute agli interessati.

Qualora al personale non competa alcuno dei predetti emolumenti da conglobare, sara' conglobato un importo pari all'assegno temporaneo previsto a parita' di coefficiente di stipendio, paga o retribuzione dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20. Detto importo sara' detratto dalle competenze accessorie spettanti agli interessati.

Gli emolumenti da conglobare ai sensi del presente articolo saranno previamente maggiorati di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

Le nuove misure lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezione per la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, per i quali saranno considerati gli stipendi, paglie e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.

Dal 1 gennaio 1965, l'indennita' di buonuscita dovuta al personale statale sara' liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

Art 3.

Con decorrenza dal 1 marzo 1966 sara' conglobato:

  1. negli stipendi del personale di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662, l'assegno integrativo attribuito con la medesima;

  2. negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale, un importo pari al 28 per cento della misura iniziale degli emolumenti suddetti risultante, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza.

    L'assegno e l'importo da conglobare ai sensi del precedente comma saranno previamente maggiorati in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

    In relazione all'incremento che subiranno gli stipendi, paghe e retribuzioni in applicazione del primo comma del presente articolo, sara' ridotto per eguale importo il trattamento economico accessorio in vigore al 28 febbraio 1966, ed ove occorra sara' modificata, in conseguenza di detta riduzione, la disciplina di detto trattamento.

    I nuovi stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, salvo l'eccezione prevista al penultimo comma del precedente art. 2.

    In sede di attuazione delle norme contenute nel presente articolo e nel precedente art. 2, le misure lorde delle competenze che per effetto del conglobamento risulteranno soggette ad una ritenuta d'imposta superiore a quella gia' gravante, saranno elevate in relazione a tale maggiore incidenza.

    Con l'attribuzione dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati non saranno ridotti gli assegni personali riassorvibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.

    Con decorrenza dal 1 marzo 1966 sara' altresi' disposta:

  3. l'elevazione...

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