LEGGE 10 agosto 1964, n. 662 - Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato

Coming into Force29 Agosto 1964
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/08/14/064U0662/CONSOLIDATED/20101215
Published date14 Agosto 1964
Enactment Date10 Agosto 1964
Official Gazette PublicationGU n.199 del 14-08-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, e' attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

  1. funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, dire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, dire 70.000;

  2. funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;

  3. funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000;

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

  1. presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

  2. presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato, lire 80.000;

  3. consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare, sostituti avvocati generali dello Stato, lire 70.000;

  4. primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 55.000;

  5. referendari del Consiglio di Stato, referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, lire 40.000;

  6. sostituti procuratori e giudici militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 36.000;

  7. sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, lire 33 mila;

  8. sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza, classe, sostituti procuratori...

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