DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394 - Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)

Coming into Force07 Ottobre 1995
Enactment Date31 Luglio 1995
Published date22 Settembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/09/22/095G0425/CONSOLIDATED/20031227
Official Gazette PublicationGU n.222 del 22-09-1995 - Suppl. Ordinario n. 114
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze Armate in precedenza indicato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 20 luglio 1995: dalla delegazione di parte pubblica, dallo Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata - ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa; Decreta: Art. 1. Area di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

  2. Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

  3. Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/l995.

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000

    " VI " 123.000

    " VI-bis " 131.000

    " VII " 139.000

    " VII-bis " 150.000

    " VIII " 161.000

    " IX " 182.000

  2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

  3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000

    " VI " 94.000

    " VI-bis " 100.000

    " VII " 106.000

    " VIII " 123.000

    " VIII-bis " 135.000

  4. Dal 1 giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.

  5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

  6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V L. 11.677.000

    " VI " 13.047.000

    " VI-bis " 14.143.000

    " VII " 15.239.000

    " VII-bis " 16.471.000

    " VIII " 17.703.000

    " IX " 20.495.000

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000

    " VI " 123.000

    " VI-bis " 131.000

    " VII " 139.000

    " VII-bis " 150.000

    " VIII " 161.000

    " IX " 182.000

  2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

  3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000

    " VI " 94.000

    " VI-bis " 100.000

    " VII " 106.000

    " VIII " 123.000

    " VIII-bis " 135.000

  4. Dal 1 giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.

  5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

  6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V L. 11.677.000

    " VI " 13.047.000

    " VI-bis " 14.143.000

    " VII " 15.239.000

    " VII-bis " 16.471.000

    " VIII " 17.703.000

    " IX " 20.495.000 2 AGGIORNAMENTO (2)

    Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 2) che "1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V .................................... L. 187.000 Livello VI ................................... L. 200.000 Livello VI-bis ............................... L. 210.000 Livello VII .................................. L. 220.000 Livello VII-bis .............................. L. 229.500 Livello VIII .................................. L. 239.000 Livello IX .................................... L. 262.000

  7. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.

  8. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 65.000 Livello VI ................................... L. 70.000 Livello VI-bis ............................... L. 74.000 Livello VII .................................. L. 78.000 Livello VII-bis .............................. L. 80.500 Livello VIII ................................. L. 83.000 Livello IX ................................... L. 91.000

  9. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 140.000 Livello VI ................................... L. 150.000 Livello VI-bis ............................... L. 157.000 Livello VII .................................. L. 165.000 Livello VII-bis ............................... L. 172.000 Livello VIII .................................. L. 179.000 Livello IX .................................... L. 196.000

  10. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

  11. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V .................................... L. 13.921.000 Livello VI ................................... L. 15.447.000 Livello VI-bis ............................... L. 16.663.000 Livello VII .................................. L. 17.879.000 Livello VII-bis .............................. L. 19.225.000 Livello VIII .................................. L. 20.571.000 Livello IX...

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