DECRETO-LEGGE 27 marzo 1995, n. 89 - Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

Coming into Force28 Marzo 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/03/28/095G0121/CONSOLIDATED/19970517
Enactment Date27 Marzo 1995
Published date28 Marzo 1995
Official Gazette PublicationGU n.73 del 28-03-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'uniformita' di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

Art 2.
  1. Per l'anno 1994 e' attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalita' e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennita' di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

  1. personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

  2. personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

  3. personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.

Art 3.
  1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.

Art 4.
  1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e' integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

Art 5.
  1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art 6.
  1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4- bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere...

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