IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'uniformita' di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.