DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 360 - Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi

Coming into Force25 Luglio 1996
Published date10 Luglio 1996
Enactment Date10 Maggio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/07/10/096G0360/CONSOLIDATED/20090525
Official Gazette PublicationGU n.160 del 10-07-1996 - Suppl. Ordinario n. 114
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze armate in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi";

Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale e' stato approvato, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa; Decreta: Art. 1. Area di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

  2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

  3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995.

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V .................................... L. 187.000 Livello VI ................................... L. 200.000 Livello VI-bis ............................... L. 210.000 Livello VII .................................. L. 220.000 Livello VII-bis .............................. L. 229.500 Livello VIII .................................. L. 239.000 Livello IX .................................... L. 262.000

  2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.

  3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 65.000 Livello VI ................................... L. 70.000 Livello VI-bis ............................... L. 74.000 Livello VII .................................. L. 78.000 Livello VII-bis .............................. L. 80.500 Livello VIII ................................. L. 83.000 Livello IX ................................... L. 91.000

  4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 140.000 Livello VI ................................... L. 150.000 Livello VI-bis ............................... L. 157.000 Livello VII .................................. L. 165.000 Livello VII-bis ............................... L. 172.000 Livello VIII .................................. L. 179.000 Livello IX .................................... L. 196.000

  5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

  6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V .................................... L. 13.921.000 Livello VI ................................... L. 15.447.000 Livello VI-bis ............................... L. 16.663.000 Livello VII .................................. L. 17.879.000 Livello VII-bis .............................. L. 19.225.000 Livello VIII .................................. L. 20.571.000 Livello IX .................................... L. 23.639.000

  7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

Art 2.

Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V .................................... L. 187.000 Livello VI ................................... L. 200.000 Livello VI-bis ............................... L. 210.000 Livello VII .................................. L. 220.000 Livello VII-bis .............................. L. 229.500 Livello VIII .................................. L. 239.000 Livello IX .................................... L. 262.000

  1. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.

  2. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 65.000 Livello VI ................................... L. 70.000 Livello VI-bis ............................... L. 74.000 Livello VII .................................. L. 78.000 Livello VII-bis .............................. L. 80.500 Livello VIII ................................. L. 83.000 Livello IX ................................... L. 91.000

  3. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 140.000 Livello VI ................................... L. 150.000 Livello VI-bis ............................... L. 157.000 Livello VII .................................. L. 165.000 Livello VII-bis ............................... L. 172.000 Livello VIII .................................. L. 179.000 Livello IX .................................... L. 196.000

  4. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

  5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V .................................... L. 13.921.000 Livello VI ................................... L. 15.447.000 Livello VI-bis ............................... L. 16.663.000 Livello VII .................................. L. 17.879.000 Livello VII-bis .............................. L. 19.225.000 Livello VIII .................................. L. 20.571.000 Livello IX .................................... L. 23.639.000

  6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 1

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