IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.130, e dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
VISTI gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
VISTE le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze Armate;
VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze Armate in precedenza indicato;
VISTO lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1998 - 2001, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in data 17 febbraio 1999: dalla delegazione di parte pubblica, dallo Stato Maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;.
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.450;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449;
VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.85;
VISTO il decreto-legge 27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186;
VISTO l'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n.400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1999, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale e' stato approvato, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della difesa; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (Area di applicazione e durata)
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.