DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 139 - Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001

Coming into Force06 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/21/001G0198/CONSOLIDATED/20090525
Published date21 Aprile 2001
Enactment Date08 Febbraio 2001
Official Gazette PublicationGU n.93 del 21-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 88
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate";

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195, del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze armate in precedenza indicato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;

Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale e' stato approvato, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni formulate ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa; Decreta: Art. 1. Area di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

  2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal lo gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

  3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

    Lire

    - livello V ..................................90.000 livello VI .................................96.000 livello VI-bis ........................... 100.500 livello VII ...............................105.000 livello VII-bis ...........................110.000 livello VIII ..............................115.000 livello IX ................................126.000

  2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza l gennaio 2001.

  3. Dal l luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

    Lire

    - livello V ..................................34.000 livello VI ................................ 36.000 livello VI-bis .............................37.500 livello VII ................................39.000 livello VII-bis ............................41.000 livello VIII ...............................43.000 livello IX .................................47.000

  4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

  5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

    Lire

    - livello V ................................15.853.000 livello VI ...............................17.523.000 livello VI-bis ...........................18.829.500 livello VII ..............................20.135.000 livello VII-bis ..........................21.583.000 Livello VIII... . . . . . . . . . Lire 23.031.000 livello IX ...............................26.363.000

  6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. --------------- Nota redazionale

    Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 04/05/2001, n. 102 durante il periodo di "vacatio legis".

    E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Lire

    - livello V ..................................90.000 livello VI .................................96.000 livello VI-bis ............................100.500 livello VII ...............................105.000 livello VII-bis ...........................110.000 livello VIII ..............................115.000 livello IX ................................126.000

  2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

  3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

    Lire

    - livello V .................................34.000 livello VI ................................36.000 livello VI-bis ............................37.500 livello VII ...............................39.000 livello VII-bis ...........................41.000 livello VIII ..............................43.000 livello IX ................................47.000

  4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

  5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

    Lire

    - livello V ................................15.853.000 livello VI ...............................17.523.000 livello VI-bis ........................18.829.000 livello VII ..............................20.135.000 livello VII-bis ..........................21.583.000 livello VIII .............................23.031.000 livello IX ...............................26.363.000

  6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Lire

    - livello V ..................................90.000 livello VI ................................96.000 livello VI-bis ...........................100.500 livello VII ..............................105.000 livello VII-bis ..........................110.000 livello VIII .............................115.000 livello IX ...............................126.000

  2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

  3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Lire

    - livello V...

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