DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2000, n. 129 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266

Coming into Force07 Giugno 2000
Published date23 Maggio 2000
Enactment Date31 Marzo 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/05/23/000G0166/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.118 del 23-05-2000 - Suppl. Ordinario n. 79
Articoli
Art 1.

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare l'articolo 18;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato rappresentative sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. La lettera A) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituita dalla seguente: "A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;".

  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole: "delegazione del Ministro della difesa" e' inserita un virgola.

Art 2.
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). 1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

    1. il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23

      dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

    2. i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;

    3. il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

    4. i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

    5. i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione

      degli enti di assistenza del personale;

    6. l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19

      ...

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