LEGGE 28 luglio 1999, n. 266 - Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura

Coming into Force21 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/06/099G0340/CONSOLIDATED/20170622
Enactment Date28 Luglio 1999
Published date06 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.183 del 06-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 150
CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica).

  1. Al fine di potenziare l'attivita' del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalita' delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;

    2. conferma e rafforzamento della specificita' e unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;

    3. revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1^ luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

    4. revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;

    5. in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilita' presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;

    6. previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilita' previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;

    7. definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di posizione in godimento, nonche' in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;

    8. ove possibile, si terra' conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;

    9. esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere.

Art 2.

ART. 2. (Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale).

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:

  1. alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;

  2. alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;

  3. alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.

Art 3.

ART. 3. (Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri).

  1. Al fine di soddisfare le esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonche' alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa. anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, a lire 19,807 miliardi per l'anno 2000, a lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

ART. 4. (Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio...

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