LEGGE 5 maggio 1976, n. 187 - Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate

Coming into Force11 Maggio 1976
Published date10 Maggio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/10/076U0187/CONSOLIDATED/20130125
Enactment Date05 Maggio 1976
Official Gazette PublicationGU n.122 del 10-05-1976
Titolo I INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Indennita' di impiego operativo

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di L. 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi corrispondenti, l'indennita' di cui al comma precedente, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, e' corrisposta in misura ridotta del 50 per cento, ferme restando le maggiorazioni indicate alla nota b) della tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della determinazione delle indennita' di cui ai successivi articoli del titolo I della presente legge.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA 23 MARZO 1983, N.78

Art 1.

IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 2.

Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stormi e reparti di volo equivalenti;

gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisommossa;

reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

reparti intercettori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

unita' di controllo operativo ed unita' di scoperta;

centrali e centri operativi in sede protetta;

unita' di supporto, comandi, enti e reparti non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di L. 20.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al precedente comma primo e di L. 25.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al precedente comma secondo.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA 23 MARZO 1983, N.78

Art 2.

IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 3.

Indennita' di imbarco

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 142 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Per lo stesso personale, quando imbarcato su unita' navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto iscritte nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, la predetta indennita' non puo' superare le misure complessivamente considerate dell'indennita' d'imbarco di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, e dell'indennita' d'istituto e relativi supplementi giornalieri di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, 27 ottobre 1973, n. 628, e 28 aprile 1975, n. 135.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.

Agli allievi delle accademie militari ed ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di L. 35.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 60.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di L. 18.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 45.000 quando imbarcati su sommergibili.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA 23 MARZO 1983, N.78

Art 3.

IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 4.

Indennita' di aeronavigazione

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono normalmente l'attivita' di volo. Tale indennita' e' corrisposta agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, la stessa indennita' e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attivita' di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutisti presso unita' paracadutisti, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista.

Ai graduati ed ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, e' corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura di L. 70.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di L. 35.000, cumulabili con le indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unita' paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette...

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