I delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine537-546
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Capitolo 4
Prof‌ili generali
1
I DELITTI CONTRO L’ORDINE
PUBBLICO (ARTT. 414-421 C.P.)
4
L’”ordine pubblico” è un concetto sfuggente, privo di referenti empirici e
punto d’incontro di istanze preventive e repressive.
Tradizionalmente, l’ordine pubblico è inteso, in senso materiale, come l’or-
dinato assetto e il buon andamento del vivere sociale, cui corrisponde,
nella collettività, il senso della tranquillità e della sicurezza. È, perciò, si-
nonimo di pace pubblica, di convivenza pacif‌ica immune da disordine e
violenza (Fiandaca-Musco).
L’ordine pubblico, però, è inteso anche come l’insieme dei principi fon-
dativi dell’ordinamento (ordine pubblico ideale), necessari alla sua so-
pravvivenza. In quest’ottica, l’ordine pubblico è l’ordine legale costituito.
Un’aggressione alla tranquillità pubblica come sentimento collettivo di si-
curezza può ravvisarsi per i delitti di pubblica intimidazione (art. 421 c.p.),
nella devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), ma si presenta più problema-
tica nei delitti associativi.
Inoltre, la diff‌icile afferrabilità dell’oggetto della tutela è particolarmente
evidente nei reati di apologia e istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), che
costituiscono, in realtà, strumenti di controllo sociale e ideologico. Per
calare nella realtà queste fattispecie si è suggerita, in dottrina, una inter-
pretazione volta a recuperare la dimensione concretamente offensiva dei
fatti criminali.
2Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.)
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito,
per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a
commettere delitti;
2) con la reclusione f‌ino a un anno, ovvero con la multa f‌ino a euro
206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

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