I delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine547-554
547
Capitolo 5
Def‌inizioni
Prof‌ili generali
1
I DELITTI CONTRO
L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
(ARTT. 422-452 C.P.)
5
L’incolumità pubblica consiste nella sicurezza collettiva, ossia nell’insie-
me delle condizioni necessarie e indispensabili alla convivenza sociale. In
questo senso, per «pubblica incolumità» deve intendersi il complesso delle
condizioni necessarie per la sicurezza della vita, dell’integrità personale e
della salute, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal loro
riferimento a determinate persone .
Nonostante il codice ponga il comune pericolo a criterio generale di ca-
ratterizzazione dei delitti in questione, esistono ipotesi caratterizzate dalla
necessità di un danno effettivo, quali, ad es., la strage con morte di più
persone (art. 422, 1° comma, c.p.) e l’epidemia (art. 438 c.p.), che implica
necessariamente un danno alla salute per una pluralità di persone.
Un recente orientamento individua il tratto caratterizzante della nozione di
incolumità pubblica, rispetto a quella di incolumità individuale, nella molte-
plicità del danno alle persone, cioè nel riferimento, nel momento della
commissione del delitto, a una pluralità di consociati in cui l’individuo forma
parte della massa. Si tratta, quindi, di un’offesa alla collettività (Santoro).
Alcuni, poi, affermano che i delitti contro l’incolumità pubblica sono delitti
vaghi o vaganti (Fiandaca-Musco), per la diffusività dell’offesa e l’indeter-
minatezza del numero delle persone minacciate.
Il titolare dell’interesse incolumità pubblica non è lo Stato, che è invece
interessato a tutelare il bene, e perciò lo assume ad oggetto di norme penali,
bensì la collettività non personif‌icata e individuata sulla base della norma
incriminatrice presa in considerazione.
La determinatezza del soggetto passivo, quindi, non è pregiudicata in radice,
come sostiene la dottrina secondo la quale i delitti contro l’incolumità pub-
blica si caratterizzano per l’indeterminatezza del soggetto passivo (Manto-
vani): tale soggetto è suff‌icientemente individuato dalla norma penale.
La nota comune ai fatti lesivi dell’incolumità pubblica risiede in una plu-
ralità di individui la cui incolumità è messa in pericolo (Cass., I, 28-
4-1954).

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