I delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine499-521
499
Capitolo 2
Nozione
ampia
di pubblica
amministra-
zione
La “pubblica amministrazione”
1
I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(ARTT. 314-360 C.P.)
2
Il concetto di “pubblica amministrazione”, ai f‌ini penali, non coincide con
quello di apparato dello Stato facente capo al potere esecutivo, ma ha un
signif‌icato più ampio. Infatti, gli artt. 314 ss. c.p. riguardano, tra l’altro,
l’amministrazione della giustizia (art. 319ter: corruzione in atti giudiziari),
puniscono l’aggressione e l’oltraggio a un corpo politico e giudiziario (artt.
338 e 342 c.p.) e l’oltraggio al magistrato in udienza (art. 343 c.p.); inoltre,
alcune norme def‌iniscono la qualità pubblica dei soggetti attivi dei delitti
contro la p.a. non soltanto con riferimento alla funzione amministrativa,
ma anche con riferimento alla funzione legislativa e giudiziaria (artt. 322
bis, 357358 c.p.).
Pertanto, il concetto di “pubblica amministrazione” è assunto nel senso più
ampio possibile, comprensivo dell’intera attività dello Stato e degli al-
tri enti pubblici. Le norme sui reati contro la p.a. tutelano, pertanto, non
solo l’attività amministrativa in senso stretto, ma anche quella legislativa e
giudiziaria.
L’oggetto della tutela dei reati in esame deve essere individuata nel regolare
funzionamento della p.a., ossia nella normale esplicazione delle funzioni
degli organi pubblici.
2Le qualif‌iche soggettive
Il codice penale distingue i reati contro la p.a. a seconda che il delitto sia
commesso da soggetti che rivestono la qualif‌ica di pubblici uff‌iciali, da in-
caricati di un pubblico servizio, da soggetti esercenti una pubblica funzione
oppure da semplici privati. A queste diverse qualif‌iche soggettive corrispon-
dono due diverse tipologie di reati, ossia i delitti dei pubblici uff‌iciali contro
la p.a. e i delitti dei privati contro la p.a.
PARTE SPECIALE
500
L’incaricato
di pubblico
servizio
Esempi
Il pubblico
uff‌iciale
In ordine alle qualif‌iche soggettive necessarie ai f‌ini della conf‌igurabilità dei
delitti dei pubblici amministratori nei confronti della p.a., viene in rilievo
anzitutto la nozione di pubblico uff‌iciale, contenuta nell’art. 357 c.p.: agli
effetti della legge penale, sono pubblici uff‌iciali coloro i quali esercitano
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pub-
blica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri auto-
ritativi o certif‌icativi”.
Ai f‌ini della qualif‌ica di pubblico uff‌iciale:
- è suff‌iciente l’oggettivo esercizio delle pubbliche funzioni indipendente-
mente da una regolare investitura (Cass. pen., S.U. 27-3-1992);
- occorre considerare soltanto se l’attività è disciplinata da norme di diritto
pubblico, a prescindere dalla connotazione soggettiva (pubblica o privata )
dell’agente;
- i “poteri autoritativi” sono quelli coercitivi e, più in generale, quelli che
costituiscono manifestazione di un potere pubblico discrezionale nei con-
fronti di un soggetto che si trova in una condizione di soggezione rispetto
all’autorità;
- i “poteri certif‌icativi”, invece, sono l’attività di documentazione alla qua-
le l’ordinamento attribuisce eff‌icacia probatoria.
Sono pubblici uff‌iciali, ad es.:
- gli ausiliari del traff‌ico (i c.d. vigilini),in quanto hanno il potere di elevare contrav-
venzioni per infrazioni al traff‌ico di veicoli e, quindi, il potere di certif‌icazione dei fatti
caduti sotto la loro diretta percezione (Cass., V, 21-10-2010, n. 43359);
- il notaio nell’esercizio del suo potere certif‌icativo in senso stretto e in tutta la sua
complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diret-
ta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili) (Cass., V, 16-10-2009, n.
47178);
- l’amministratore di sostegno, in considerazione della sua potestà certif‌icativa nella
redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare (art. 405, 4° comma, n. 6 c.c.)
(Trib. La Spezia 8-1-2010);
- il direttore dell’uff‌icio postale, in considerazione sia dei suoi poteri certif‌icativi e
della natura pubblicistica dei servizi postali, anche dopo la trasformazione dell’am-
ministrazione postale in ente pubblico economico e della successiva adozione della
forma della società per azioni (Cass., VI, 9-12-2008, n. 3897).
Sempre ai f‌ini dell’individuazione dei soggetti attivi dei reati contro la p.a.,
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio, ossia “un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione ma caratterizzata, dalla mancanza dei

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