I delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine569-571
569
Capitolo 9
Quadro
normativo di
riferimento
Prof‌ili generali
1
I DELITTI CONTRO IL SENTIMEN-
TO PER GLI ANIMALI
(ARTT. 544 BIS-544 SEXIES C.P.)
9
L’art. 727 c.p., prima della riforma intervenuta con la L. n. 189/2004, puniva
chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a
strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro
caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insoste-
nibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche
etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività”. La pena era aumentata se il fatto era commesso “con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalità del traff‌ico, del commercio,
del trasporto, dell’alle vamento, della mattazione o di uno spettacolo di
animali o se causa la morte dell’animale”.
La norma era volta a proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti
agli animali, nel rispetto del principio di evitare all’animale, anche quando
questo debba essere sacrif‌icato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà e
ingiustif‌icate sofferenze.
Tale principio aveva trovato applicazione anche nella L. n. 924/1931 in tema
di vivisezione, nel testo unico sulla protezione della selvaggina e per l’eser-
cizio della caccia (R.D. n. 1016/1939),nella L. n. 611/1913 avente ad oggetto
provvedimenti per la protezione degli animali, nel R.D. n. 3298/1928,che
detta alcune disposizioni sulle modalità di macellazione degli animali e che,
all’art.9, prevede che, per la macellazione degli animali, si devono adottare
procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, nonché
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) che vieta
gli spettacoli o trattenimenti pubblici che comportino strazio o sevizie di
animali.
In tali disposizioni l’oggetto della tutela è il sentimento di pietà e di compas-
sione che l’uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un ani-
male subisce crudeltà e ingiustif‌icate sofferenze. Scopo dell’incriminazione
è quindi di impedire manifestazioni di violenza che possono divenire scuola
di insensibilità delle altrui sofferenze.

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