I delitti controla persona (artt. 575-623 bis c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine581-617
581
Capitolo 11
Beni tutelati
1Prof‌ili generali
I DELITTI CONTRO
LA PERSONA
(ARTT. 575-623 BIS C.P.)
11
La vita e l’incolumità f‌isica non sono soltanto beni individuali la cui tutela
è imposta da inderogabili esigenze etico-giuridiche, ma costituiscono an-
che un interesse della collettività e, quindi, dello Stato, in funzione della
realizzazione delle elementari condizioni di civile convivenza.
Gli interessi tutelati dal titolo XIII del libro II, manifestano, pertanto, un-
duplice aspetto, poiché si tratta, da un lato di beni del singolo protetti in
quanto diritti fondamentali dell’individuo, e dall’altro come interessi della
collettività.
Ciò spiega, ad es., la ragione dell’incriminazione dell’omicidio del consen-
ziente (art. 579 c.p.).
L’indisponibilità del bene della vita è il fondamento etico-giuridico delle
incriminazioni dell’omicidio del consenziente e dell’istigazione o dell’aiuto-
al suicidio, e anima l’intero titolo XII. Tuttavia, il consenso del titolare dei
beni della vita e dell’integrità f‌isica non è indifferente per l’ordinamento
penale, poiché in ordine all’omicidio esso dà vita a un’autonoma f‌igura
di reato (omicidio del consenziente) di minore gravità rispetto all’omicidio
punito dall’art. 575 c.p.
La tutela della vita e dell’incolumità personale si realizza attraverso l’in-
criminazione di condotte direttamente ed effettivamente lesive (omicidio,
lesione, percosse) oppure lesive solo potenzialmente (rissa) o anche solo
indirettamente (abbandono di minori e di incapaci, omissione di soccorso).
L’interesse dello Stato alla protezione della vita e dell’incolumità individuale
emerge anche dalla perseguibilità d’uff‌icio di tuttii delitti del Capo I, fatta
eccezione per le lesioni dolose con conseguenze lievissime e delle lesioni
colpose, perseguibili a querela di parte.
Nei delitti di omicidio il fatto tipico consiste nel “cagionare la morte di
un uomo”.
Assunta, come f‌igura generale, l’omicidio doloso, il consenso della persona
offesa specializza l’omicidio in omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). la
qualità e le condizioni del soggetto attivo e la specif‌icità del soggetto passivo
PARTE SPECIALE
582
Soggetto
passivo
Reati
di condotta
Soggetto
attivo
rendono norma speciale l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale
e morale (art. 578 c.p.). Il fatto di “cagionare la morte” è comune anche
all’omicidio preterintenzionale (artt. 584 e 586 c.p.) e colposo (art. 589 c.p.),
i quali si differenziano dall’omicidio doloso soltanto per l’atteggiamento
psicologico dell’autore (Mantovani).
Anche nel delitto di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) il nucleo essenziale
è il contributo causale al prodursi dell’evento morte.
Nei reati di omicidio il bene tutelato è la vita individuale.
Il soggetto attivo può essere chiunque. Si tratta, pertanto, di reati comuni,
tranne alcune eccezioni (ad esempio, nel delitto di infanticidio in condizioni
di abbandono il soggetto attivo è la madre).
Sono, inoltre, reati a forma libera, poiché la condotta e i mezzi usati per ca-
gionare la morte sono indifferenti. Il reato, pertanto, può essere commesso con
azioni (uso di armi o di str umenti contundenti, investimento automobilistico,
somministrazione di una sostanza tossica, ecc.) od omissioni (mancata ali-
mentazione, assistenza e cura nei riguardi di una persona verso la quale l’agen-
te rivesta una posizione giuridica di garanzia avente il contenuto, tra l’altro, di
preservarne la vita, ecc.), con mezzi materiali o con mezzi non materiali (ad
es., Tizio cagiona la morte di Caio, cardiopatico, procurandogli una violenta
emozione), con mezzi diretti, quando l’agente pone in essere direttamente
la serie causale che cagiona la morte della vittima, o indiretti, come accade
quando il soggetto realizza una serie causale che non opera immediatamente
ma fa scaturire una serie ulteriore che cagiona la morte: ad es., l’agente espone
la vittima a condizioni detentive, ambientali o climatiche proibitive (il seque-
strato che muore per l’aggravarsi di una malattia non adeguatamente curata
durante la prigionia); oppure, si pensi ai casi di mor te provocati tramite l’uso
di mezzi che agiscono sulla psiche della vittima, per esempio calunniando,
diffamando, ingiuriando, testimoniando il falso, rubando, danneggiando, per-
seguitando una persona, dandole notizie false e dolorose (Manzini).
La condotta può anche essere omissiva, se esiste un obbligo giuridico di
impedire l’evento derivante direttamente dalla norma o da una specif‌ica
situazione per la quale il soggetto fosse tenuto a compiere una determinata
attività a protezione dell’interesse leso. Ad esempio, la madre è responsabile
della morte del f‌iglio lasciato privo di assistenza ed esposto al freddo, ma
non è responsabile la sorella della madre, presente al fatto, perché costei
non ha alcun obbligo giuridico nei confronti del nipote. Oppure, è responsa-
bile il proprietario di un appartamento per la morte di una persona venuta
a contatto con cavi elettrici penzolanti e folgorata.
Il soggetto passivo è la persona umana vivente, e non il feto prima del parto.
Non occorre che il soggetto passivo, oltre a essere in vita, sia anche vitale,
abbia cioè l’attitudine al proseguimento della vita.
I DELITTI CONTRO LA PERSONA (ARTT. 575-623 BIS C.P.)
583
Capitolo 11
Elemento
soggettivo
Morte
celebrale
L’uccisione del feto durante il parto costituisce omicidio (Antolisei), poi-
ché la nozione di “uomo” ricomprende anche il feto durante il parto. La qua-
lità di persona umana, infatti non si acquista con la nascita vera e propria,
la quale si ha con la fuoriuscita del prodotto del concepimento dall’alveo
materno e con il taglio del cordone ombelicale, bensì in un momento anterio-
re, sia pure di poco, quello cioè in cui ha inizio il distacco del feto dall’utero
materno. Ne deriva che è ravvisabile l’omicidio colposo in caso di morte del
feto nel momento tra il distacco dell’utero e la sua espulsione def‌initiva.
Uomo” è la persona di sesso maschile o femminile, normale o malata.
Non occorrono, cioè, requisiti ulteriori di normalità f‌isica o psichica, per cui
l’omicidio si conf‌igura anche rispetto a esseri mostruosi.
La mor te coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo (L. n. 578/1993). La nozione di morte, pertanto, è una nozio-
ne normativa e si identif‌ica con la morte cerebrale.
Tra la condotta e la morte deve sussistere un nesso causale, ai sensi degli
artt. 40 e 41 c.p.
2L’omicidio (art. 575 c.p.)
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non
inferiore ad anni ventuno”.
Per le nozioni generali si rinvia alle nozioni suesposte.
Ciò che distingue l’omicidio volontario dalle altre fattispecie omicidiarie è
l’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e
volontà di cagionare la morte di un uomo.
Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale
risiede proprio nell’elemento psicologico:
- nell’ipotesi della preterintenzione la volontà dell’agente è diretta a per-
cuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione del-
l’evento morte;
- nell’omicidio volontario la volontà dell’agente è costituita dall’animus
necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o
eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di ele-
menti oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (il tipo e la
micidialità dell’arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la distanza di
sparo, la parte vitale del corpo presa di mira e quella concretamente attinta)
(Cass., I, 4-7-2007).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT