I delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-393 c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine523-535
523
Capitolo 3
1Prof‌ili generali
I DELITTI CONTRO
L’AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA (ARTT. 361-393 C.P.)
3
I delitti contro l’amministrazione della giustizia offendono un insieme di inte-
ressi riguardanti, da un lato, la giurisdizione in senso oggettivo, ossia l’insieme
delle attività tipica del potere giudiziario che, nell’esercizio della funzione giuri-
sdizionale, realizza uno scopo del tutto autonomo rispetto a quello proprio della
pubblica amministrazione, e dall’altro la giurisdizione in senso soggettivo, ossia
l’insieme dei soggetti investiti dell’esercizio della funzione giudiziaria.
L’amministrazione della giustizia, pertanto, viene offesa se si commette una fro-
de processuale (art. 374 c.p.), dove l’interesse tutelato è il corretto espletamento
della funzione giudiziaria (in senso oggettivo), ma anche quando si commette il
delitto di millantato credito del difensore (art. 382 c.p.), dove l’offesa riguarda il
prestigio dei soggetti investiti della funzione giudiziaria (in senso soggettivo).
I delitti in esame sono suddivisi in tre categorie: delitti contro l’attività giu-
diziaria, delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie e delitti di tutela
arbitraria delle proprie ragioni.
2Omessa denuncia (artt. 361-365 c.p.)
L’art. 361 c.p., posto all’inizio del titolo III relativo ai “delitti contro l’ammi-
nistrazione della giustizia”, in apertura del capo I sui “delitti contro l’atti-
vità giudiziaria”, è il primo di cinque articoli in tema di omessa denuncia.
Tali disposizioni tutelano l’interesse statuale che le notizie di reato giungano
all’autorità giudiziaria, attribuendo a determinati soggetti, in talune parti-
colari ipotesi, l’obbligo di denuncia (Pagliaro).
In particolare, il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubbli-
co uff‌iciale (art. 361 c.p.) è il fatto del “pubblico uff‌iciale il quale omette
o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità
che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia
Art. 361 c.p.

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