I delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 c.p.)
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 479-497 |
479
Capitolo 1
Nozione di
personalità
dello Stato
La struttura
dei delitti
di attentato
Profili generali
1
I DELITTI CONTRO
LA PERSONALITÀ DELLO STATO
(ARTT. 241-313 C.P.)
1
Il modello delittuoso dell’attentato consente di reprimere come delitti con-
sumati meri fatti diretti a ledere beni di natura politica considerati merite-
voli di tutela rafforzata.
Il codice penale non contiene una disciplina generale e unitaria del delitto
di attentato, ma si limita a prevedere singole ipotesi di attentato nell’ambito
dei delitti contro la personalità dello Stato.
Il concetto di “personalità dello Stato”, nelle intenzioni dei compilato-
ri del codice penale, è l’insieme degli interessi politici fondamentali dello
Stato, quali la prosperità economica, l’assetto sociale del Paese, il prestigio
politico in un determinato momento storico, ecc.
Tale concezione, però, è stata riconsiderata alla luce dei principi costituzio-
nali, per cui l’oggetto della tutela penale dovrebbe essere individuato negli
interessi basilari della convivenza sociale vista nelle sue forme istituzionali.
Pertanto, gli artt. 241 ss. c.p. non tutelano un’astratta e indefinibile perso-
nalità dello Stato, quanto piuttosto gli elementi essenziali della fisionomia
costituzionale dell’ordinamento. La tutela, perciò, deve essere riconosciuta,
conformemente ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e al
pluralismo partitico, non a un immutabile assetto politico-costituzionale ,
ma a un metodo di lotta politica, il c.d. metodo democratico, al quale fa
riferimento l’art. 49 Cost., mediante il quale il potere può essere acquisito
ed esercitato e che garantisce le forme per un’eventuale trasformazione del
sistema (Crespi-Stella-Zuccalà).
I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per l’anticipazio-
ne della soglia di punibilità, ottenuta attraverso l’attribuzione di rilevan-
za ad attività meramente preparatorie, con accentuazione del ruolo delle
componenti soggettive dell’illecito penale. Sebbene, infatti, la soglia della
punibilità del fatto di attentato debba essere individuata, secondo la dottrina
e la giurisprudenza prevalenti, in quella richiesta dall’art. 56 c.p. per il ten-
tativo (atti idonei e diretti n modo non equivoco a commettere il un reato), il
delitto di attentato è stato costruito, nelle intenzioni del legislatore del 1930,
Tutela
anticipata
PARTE SPECIALE
480
Condotta
Bene
tutelato
come uno strumento di tutela rafforzata di determinati beni giuridici, che
deve scattare anche in assenza dei requisiti minimi richiesti dall’art. 56 c.p.
per la configurabilità del delitto tentato.
Inoltre, le fattispecie in esame ricorrono spesso a concetti indeterminati,
dai contorni sfumati (ad es., l’attività antinazionale del cittadino all’estero,
il disfattismo politico ecc.). Tutto ciò comporta che le fattispecie in esame
non sono connotate da una reale offensività verso il bene giuridico della
personalità dello Stato, ma sono un mero strumento di repressione del
dissenso politico, consentendo di punire attività meramente preparatorie e
inoffensive.
2Attentati contro l’integrità,
l’indipendenza o l’unità dello Stato
(art. 241 c.p.).
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti vio-
lenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di
esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indi-
pendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore
a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri
inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche”.
La norma tutela in via anticipata l’interesse fondamentale alla sovranità
dello Stato italiano, garantendo l’integrità, l’indipendenza e l’unità del
territorio.
L’“indipendenza dello Stato” è l’assenza di soggezione a un altro Stato, nei
rapporti interni e nei rapporti internazionali. La menomazione dell’indipen-
denza si verifica se vengono diminuite o attenuate, anche temporaneamen-
te, le possibilità di manifestazione della personalità dello Stato (protettorati,
capitolazioni, controlli o ingerenze nell’amministrazione) (Pannain).
La menomazione dell’indipendenza può essere compiuta non soltanto
dalle autorità politiche di altri Stati ma anche dall’ingerenza di “potenze
finanziarie” (multinazionali, gruppi bancari o industriali).
Non possono essere considerate conformi al modello legale le condotte diret-
te a limitare la sovranità dello Stato realizzate, però, con l’uso delle regole
democratiche: si pensi, ad esempio, alla richiesta di referendum da parte
di una minoranza etnico-linguistica per ottenere l’autodeterminazione o la
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