Le contravvenzioni (artt. 650-734 bis c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine653-658
653
Capitolo 13
Caratteri
delle con-
travvenzioni
Prof‌ili generali
1
LE CONTRAVVENZIONI
(ARTT. 650-734 BIS C.P.)
13
I reati contravvenzionali, contenuti nel libro III del codice penale, sono
previsti da una serie di disposizioni che riguardano, da un lato, l’attività
di polizia, intesa come amministrazione della vita sociale in forma coerci-
tiva (polizia di sicurezza, polizia sociale, dei costumi, ecc.), e dall’altro una
serie di violazioni di modesta gravità, che colpiscono interessi secondari
rispetto a quelli offesi dai delitti e che, tuttavia, richiedono un intervento
repressivo, sia pure men intenso rispetto ai delitti.
Delitti e contravvenzioni si differenziano sul piano formale delle pene previ-
ste (arresto e ammenda per le contravvenzioni; ergastolo, reclusione e multa
per i delitti: artt. 17 e 39 c.p.) e sul piano strutturale (i delitti, normalmente,
sono illeciti commissivi di evento, mentre le contravvenzioni sono, in gene-
re, reati di mera condotta).
Le contravvenzioni possono avere carattere prevenivo-cautelare, se tute-
lano in via anticipata beni giuridici quali la vita, l’incolumità pubblica, il
patrimonio ecc. (ad esempio, artt. 673 e 674 c.p.), oppure possono riguar-
dare attività soggette a un potere amministrativo in vista del persegui-
mento di uno scopo di pubblico interesse (ad esempio, le contravvenzioni in
materia di armi), oppure possono occuparsi di condotte che si caratterizza-
no esclusivamente per la minore gravità rispetto alle attività delittuose (ad
esempio, l’art. 712 c.p. in rapporto all’art. 648 c.p.).
La circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio
1986 indica i criteri direttivi ai quali il legislatore si dovrebbe attenere nella
scelta tra delitti e contravvenzioni.
La circolare evidenzia che soltanto alcune categorie di illeciti penali presen-
tano caratteristiche tali da rendere giustif‌icata la specif‌ica disciplina contrav-
venzionale. In questo senso, la circolare evidenzia l’opportunità di conf‌igura-
re come contravvenzioni esclusivamente le violazioni delle norme di carattere
preventivo-cautelare dirette a tutelare anticipatamente e indirettamente beni
giuridici di importanza primaria quali la vita, l’integrità f‌isica, ecc. (si pen-
si, ad esempio, alle disposizioni relative alla prevenzione antinfortunistica,
ambientale, igienico-alimentare) e le violazioni di norme riguardanti la di-
sciplina di attività soggette ad un potere amministrativo in vista di uno scopo

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