I delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine555-560
555
Capitolo 6
Tipologie
di falso
Prof‌ili generali
1
I DELITTI CONTRO LA FEDE
PUBBLICA (ARTT. 453-498 C.P.)
6
Il codice penale disciplina, nel titolo VII del libro II, i delitti contro la fede
pubblica, distinguendo quattro categorie di falsità:
- falso nummario (artt. 453-466 c.p.), che comprende la falsità in monete,
in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in biglietti di pubbliche
imprese di trasporto. Il bene tutelato è la fede pubblica intesa come f‌iducia
che la collettività ripone nella genuinità e veridicità di determinati
contrassegni rilevanti per la vita sociale (monete, carte di pubblico credito,
valori di bollo, biglietti di pubbliche imprese di trasporto) e ai quali l’ordi-
namento riconosce certezza e valore probatorio per la particolare funzione
economica che svolgono nelle relazioni giuridiche pubbliche e private. I rea-
ti di falso nummario hanno natura plurioffensiva, secondo una parte della
dottrina, secondo la quale ledono non solo l’interesse generale della fede
pubblica, ma anche l’interesse specif‌ico della regolarità nella circolazione
monetaria, intesa anche come tutela degli interessi f‌inanziari e patrimoniali
degli enti autorizzati all’emissione di monete (Antolisei);
- falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, cer tif‌ica-
zione o riconoscimento (artt. 467-475 c.p.). Poiché l’oggetto materiale
su cui cade la condotta è il sigillo dello Stato, segno distintivo che serve
per conferire il crisma dell’uff‌icialità all’attività del Governo, l’offesa può
essere collegata, in via mediata e rif‌lessa, anche allo svolgimento e al-
l’esecuzione degli atti del Governo. In questo senso va richiamato l’art. 95
Cost., essendo l’attività di contraffazione lesiva anche dei segni distintivi
con cui si esplica la propria attività; altrimenti, non avrebbe avuto senso
l’inciso inserito dal legislatore subito dopo il riferimento al sigillo dello
Stato, che indica lo scopo di venire destinato a essere apposto sugli atti del
Governo. Il sigillo dello Stato è il c.d. “grande sigillo dello Stato” custodito
dal Ministro Guardasigilli e utilizzato per la vidimazione delle leggi e de-
gli altri atti dello Stato. Per “atti del Governo” si intende non soltanto
l’attività del Governo in senso stretto, ma anche l’attività in senso lato
del complesso delle amministrazioni che rappresentano l’organizzazione
dello Stato e attraverso le quali vengono esercitate le pubbliche funzioni
(Cass., V, 10-7-1991);

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT