I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 527-540 c.p.)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine567-568
567
Capitolo 8
Art. 527 c.p.
Beni tutelati
Prof‌ili generali
1
I DELITTI CONTRO
LA MORALITÀ PUBBLICA
E IL BUON COSTUME
(ARTT. 527-540 C.P.)
8
La moralità pubblica, tutelata dagli ar tt. 527 ss. c.p., non coincide con la co-
scienza etica di un popolo, ma è limitata alle manifestazioni dell’istinto sessuale
contrastanti con i precetti dell’etica. Pertanto, equivale alla moralità sessuale.
Anche il concetto di buon costume va inteso non come abitudini di vita
conformi alle regole della convivenza civile e all’educazione sociale, ma
come abitudini di vita che hanno attinenza alle manifestazioni sessuali.
La moralità pubblica e il buon costume sono tutelati dalla legge sotto il
prof‌ilo della libertà sessuale, intesa come libera disponibilità del proprio
corpo per f‌ini sessuali e sotto il prof‌ilo del pudore, inteso come sentimento
di riserbo per ciò che riguarda le manifestazioni sessuali.
Viene tutelato anche l’interesse collettivo alla continenza sessuale, ossia a
impedire il diffondersi della scostumatezza.
Il capo I del titolo VII, intitolato “delitti contro la libertà sessuale”, è stato
abrogato dalla L. n. 66/1996, che ha introdotto i nuovi artt. 609 bis ss. c.p.
Il Capo II, invece, punisce le offese al pudore e all’onore sessuale, ossia al-
sentimento di sobrietà e alla reputazione nei rapporti sessuali.
Tra le disposizioni più rilevanti, si segnala l’art. 527 c.p., che punisce il
reato di atti osceni, consistente nel fatto di “chiunque, in luogo pubblico
o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni”. La pena è aumentata
se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi
abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi
vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”.
Il giudizio sull’oscenità o meno della condotta dell’agente è rapportato al senti-
re comune. Ad esempio, integra il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e non
la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, la condotta consisten-
te nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, in quanto
l’intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piutto-
sto che con il comune senso di decenza (Cass., III, 25-3-2010, n. 15676).Invece,

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