I delitti contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.)
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 573-580 |
573
Capitolo 10
Nozione di
“famiglia”
Profili generali
1
I DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
(ARTT. 556-574 C.P.)
10
Alla tutela della famiglia il codice penale dedica l’intero titolo XI del libro II.
L’art. 29 Cost. attribuisce rango costituzionale ai diritti della famiglia, defi-
nendola come società naturale fondata sul matrimonio, sancendo l’egua-
glianza morale e giuridica dei coniugi e affidando alla legge ordinaria il
compito di fissare i limiti a garanzia dell’unità familiare.
L’art. 30 Cost. stabilisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed edu-
care i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. L’art. 31 prevede, con norma
programmatica, misure economiche e altre provvidenze volte al sostegno
della famiglia, con particolare riguardo a quelle numerose.
Il codice penale, in vista della possibile evoluzione dell’istituzione familia-
re, non contiene una definizione formale di famiglia. Ciò ha consentito di
estendere la tutela di talune fattispecie incriminatrici (ad esempio, gli ar tt.
570, 571 e 572 c.p.) anche alle unioni di fatto, poiché la tutela penale non
può essere circoscritta soltanto alla comunità caratterizzata da legami di
sangue (famiglia in senso stretto) ma deve riguardare anche i rapporti di
stabile convivenza.
Parlare di un’unica nozione di famiglia appare, però, riduttivo, poiché esi-
stono varie tipologie di famiglie (famiglia legittima e naturale, famiglia
monoparentale, famiglia omosessuale ecc.).
In termini generali, la famiglia può essere definita come un insieme di
persone legate da reciproco affetto e solidarietà, da vincoli che assumono
rilevanza giuridica, essendo la prima fondamentale forma di convivenza
organizzata che, a fianco delle altre (associazioni culturali, partiti politici,
sindacati ecc.) contribuisce a comporre l’organizzazione sociale complessi-
va (Bonilini).
Del resto, l’art. 29, 1° comma, Cost. parla della famiglia come “società natu-
rale”,ossia come forma di organizzazione della convivenza umana.
In ambito penalistico la famiglia è definita, tra l’altro, dagli artt. 307 e 540
c.p.: l’art. 307 fornisce la nozione di “prossimi congiunti”, comprendendovi
“gli ascendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado,
gli zii e i nipoti”; l’art. 540, invece, estende la nozione di parentela, ai fini
penali, alla “filiazione illegittima”, equiparandola a quella legittima.
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