DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 174 - Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi

Coming into Force13 Luglio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/28/000G0216/CONSOLIDATED/20130427
Enactment Date25 Febbraio 2000
Published date28 Giugno 2000
Official Gazette PublicationGU n.149 del 28-06-2000 - Suppl. Ordinario n. 101
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998), ed in particolare gli articoli 1 e 2, e l'allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a Il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato dei biocidi definiti dall'articolo 2, comma 1, ai fini della loro utilizzazione.

  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

    1. le specialita' medicinali disciplinate dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

    2. i medicinali veterinari disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

    3. i medicinali veterinari e i medicinali veterinari ad azione immunologica disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993,

    4. 66;

    5. i medicinali omeopatici veterinari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185;

    6. i medicinali omeopatici veterinari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110

    7. le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'istituzione

      dell'agenzia europea di valutazione dei medicinali di cui al

      regolamento (CEE) n. 2309/1993, del consiglio del 22 luglio 1993;

    8. i dispositivi medici impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;

    9. i dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni;

    10. gli additivi autorizzati in prodotti alimentari destinati al consumo umano disciplinati dal decreto del Ministro della sanita'

      6 novembre 1992, n. 525, e successive modificazioni; gli aromi

      destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei

      materiali di base per la loro preparazione disciplinati dal

      decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; gli additivi

      alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti disciplinati

      dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e

      successive modificazioni;

    11. i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal decreto legislativo 25

      gennaio 1992, n. 108;

    12. la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte disciplinati

      dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.

      54;

    13. la produzione e l'immissione sul mercato degli ovoprodotti disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;

    14. la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca disciplinati al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e

      successive modificazioni;

    15. la preparazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione dei mangimi medicati nella comunita' disciplinati al decreto

      legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e successive modificazioni;

    16. gli additivi nell'alimentazione degli animali disciplinati dal decreto ministeriale 11 settembre 1974, e successive

      modificazioni; taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli

      animali disciplinati dal decreto ministeriale 13 novembre 1985, e

      dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360; la

      commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali

      disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

      1988, n. 152, e successive modificazioni;

    17. i prodotti cosmetici disciplinati dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;

    18. l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive

      modificazioni.

  3. L'applicazione del presente decreto non pregiudica l'osservanza delle disposizioni relative:

    1. alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi disciplinati dal decreto

      del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 e

      successive modificazioni;

    2. al divieto di immissione in commercio e di impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, disciplinati

      dal decreto ministeriale 27 ottobre 1981, e successive

      modificazioni;

    3. alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi di cui al regolamento (CEE) n. 2455/1992, del

      consiglio del 23 luglio 1992;

    4. all'attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

      disciplinate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

      successive modificazioni;

    5. alla pubblicita' ingannevole disciplinata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

  4. L'articolo 21 non si applica al trasporto dei biocidi per ferrovia, su strada, su corsi d'acqua navigabili interni, via mare o via aerea.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998), ed in particolare gli articoli 1 e 2, e l'allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a Il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato dei biocidi definiti dall'articolo 2, comma 1, ai fini della loro utilizzazione.

  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

    1. le specialita' medicinali disciplinate dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

    2. i medicinali veterinari disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

    3. i medicinali veterinari e i medicinali veterinari ad azione immunologica disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993,

    4. 66;

    5. i medicinali omeopatici veterinari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185;

    6. i medicinali omeopatici veterinari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110

    7. le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'istituzione

      dell'agenzia europea di valutazione dei medicinali di cui al

      regolamento (CEE) n. 2309/1993, del consiglio del 22 luglio 1993;

    8. i dispositivi medici impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;

    9. i dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni;

    10. gli additivi autorizzati in prodotti alimentari destinati al consumo umano disciplinati dal decreto del Ministro della sanita'

      6 novembre 1992, n. 525, e successive modificazioni; gli aromi

      destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei

      materiali di base per la loro preparazione disciplinati dal

      decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; gli additivi

      alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti disciplinati

      dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e

      successive modificazioni;

    11. i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal decreto legislativo 25

      gennaio 1992, n. 108;

    12. la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte disciplinati

      dal decreto del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT