IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998), ed in particolare gli articoli 1 e 2, e l'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a Il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato dei biocidi definiti dall'articolo 2, comma 1, ai fini della loro utilizzazione.
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Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
le specialita' medicinali disciplinate dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;
i medicinali veterinari disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
i medicinali veterinari e i medicinali veterinari ad azione immunologica disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993,
66;
i medicinali omeopatici veterinari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185;
i medicinali omeopatici veterinari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110
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le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'istituzione
dell'agenzia europea di valutazione dei medicinali di cui al
regolamento (CEE) n. 2309/1993, del consiglio del 22 luglio 1993;
i dispositivi medici impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;
i dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni;
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gli additivi autorizzati in prodotti alimentari destinati al consumo umano disciplinati dal decreto del Ministro della sanita'
6 novembre 1992, n. 525, e successive modificazioni; gli aromi
destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei
materiali di base per la loro preparazione disciplinati dal
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; gli additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti disciplinati
dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e
successive modificazioni;
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i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 108;
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la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte disciplinati
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.
54;
la produzione e l'immissione sul mercato degli ovoprodotti disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
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la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca disciplinati al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e
successive modificazioni;
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la preparazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione dei mangimi medicati nella comunita' disciplinati al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e successive modificazioni;
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gli additivi nell'alimentazione degli animali disciplinati dal decreto ministeriale 11 settembre 1974, e successive
modificazioni; taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli
animali disciplinati dal decreto ministeriale 13 novembre 1985, e
dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360; la
commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 152, e successive modificazioni;
i prodotti cosmetici disciplinati dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;
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l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni.
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L'applicazione del presente decreto non pregiudica l'osservanza delle disposizioni relative:
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alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 e
successive modificazioni;
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al divieto di immissione in commercio e di impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, disciplinati
dal decreto ministeriale 27 ottobre 1981, e successive
modificazioni;
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alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi di cui al regolamento (CEE) n. 2455/1992, del
consiglio del 23 luglio 1992;
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all'attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
disciplinate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
alla pubblicita' ingannevole disciplinata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
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L'articolo 21 non si applica al trasporto dei biocidi per ferrovia, su strada, su corsi d'acqua navigabili interni, via mare o via aerea.