IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 38;
Vista la direttiva 88/379/CEE, del Consiglio del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Viste le direttive della Commissione 89/178/CEE, del 22 febbraio 1989, 90/35/CEE, del 19 dicembre 1989, 90/492/CEE del 5 settembre 1990, 91/442/CEE, del 23 luglio 1991, 93/18/CEE del 5 aprile 1993, 96/65/CE, dell'11 ottobre 1996, in materia di preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 4 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997;
Considerato che in sede comunitaria non sono stati ancora definiti, per i preparati pericolosi, i criteri per la classificazione relativa al rischio per l'ambiente e che, conseguentemente, non risulta possibile emanare disposizioni in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato.
Il presente decreto si applica ai preparati elencati nell'allegato II, nonche' a quelli che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e sono considerati pericolosi sulla base dei criteri di classificazione di cui all'articolo 3.
Le norme del presente decreto non si applicano: a) ai medicinali per uso umano o veterinario; b) ai prodotti cosmetici; c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti; d) agli antiparassitari;
e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici; f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo; g) agli alimenti per animali pronti per il consumo;
h) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
i) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.