DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Coming into Force29 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/14/003G0095/CONSOLIDATED/20111115
Enactment Date14 Marzo 2003
Published date14 Aprile 2003
Official Gazette PublicationGU n.87 del 14-04-2003 - Suppl. Ordinario n. 61
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, e 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli articoli 4, 5, e 6.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma 2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che possono presentare dei pericoli specifici.

  3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.

  4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei biocidi.

  5. Le norme del presente decreto non si applicano ai preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di seguito elencati: a) medicinali per uso umano e veterinario; b) prodotti cosmetici; c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti; d) prodotti alimentari; e) mangimi; f) preparati contenenti sostanze radioattive;

g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano. 6. Le norme del presente decreto non si applicano, altresi':

a) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

b) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

Art 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

  1. sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione,

    compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilita' dei

    prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma

    esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere

    sulla stabilita' delle sostanze e senza modificare la loro

    composizione;

  2. preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o piu' sostanze;

  3. polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o piu' tipi di unita' monomeriche che comprenda

    una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno

    tre unita' monomeriche aventi un legame covalente con almeno

    un'altra unita' monomerica o altro reagente e sia costituita da

    meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello

    stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite

    su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso

    molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel

    numero di unita' monomeriche. Nel contesto di tale definizione per

    unita' monomerica s'intende la forma sottoposta a reazione di un

    monomero in un polimero;

  4. immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;

  5. ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi e le ricerche chimiche effettuate in condizioni

    controllate, compresa la determinazione delle proprieta'

    intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonche' le ricerche

    scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;

  6. ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel corso del quale i settori di applicazione della

    sostanza stessa vengono controllati utilizzando impianti pilota o

    prove di produzione;

  7. Inventano Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti, di seguito denominato EINECS: l'inventano europeo delle sostanze chimiche

    considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18

    settembre 1981;

  8. Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate, di seguito denominata ELINCS: l'elenco delle nuove sostanze chimiche

    notificate, nella comunita' europea, a partire dal 19 settembre

    1981.

    2. Ai sensi degli articoli 4,5 e 6 sono considerati pericolosi i preparati classificati come:

  9. esplosivi: i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare

    una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in

    determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente

    o esplodono in seguito a riscaldamento quando soggetti a parziale

    contenimento;

  10. comburenti: i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione

    esotermica;

  11. estremamente infiammabili: i preparati liquidi che presentano punto di infiammabilita' estremamente basso e punto di ebollizione

    basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e

    pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria; d) facilmente infiammabili:

    1) i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e

    infiammarsi;

    2) i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a

    bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente

    stessa;

    3) i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' molto basso;

    4) i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabile in quantita' pericolose;

  12. infiammabili: i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilita';

  13. molto tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantita', sono letali

    oppure provocano lesioni acute o croniche;

  14. tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantita', sono letali oppure

    provocano lesioni acute o croniche;

  15. nocivi: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare

    lesioni acute o croniche;

  16. corrosivi: i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

  17. irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una

    reazione infiammatoria;

  18. sensibilizzanti: i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di

    ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla

    sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;

  19. cancerogeni: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la

    frequenza di insorgenza;

  20. mutageni: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari

    o aumentarne la frequenza di insorgenza;

  21. tossici per il ciclo riproduttivo: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o

    rendere piu' frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o

    danni a carico della funzione o delle capacita' riproduttive

    maschili o femminili;

  22. pericolosi per l'ambiente: i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o

    differiti per una o piu' delle componenti ambientali.

Art 3.

Art.3 Determinazione delle proprieta' pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura

  1. La valutazione delle proprieta' pericolose di un preparato si basa sulla determinazione delle proprieta' chimico-fisiche, delle proprieta' aventi effetti sulla salute e delle proprieta' ambientali, secondo i criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6.

  2. Ove sia necessario effettuare prove di laboratorio ai fini della valutazione delle proprieta' pericolose di cui al comma 1, esse sono...

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