Definizioni
Ai fini del presente decreto e' da intendersi come medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonche' ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.
Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine umana o animale o vegetale, o di origine chimica, sia naturale che di trasformazione o di sintesi.
Sono specialita' medicinali i medicinali precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale ed in confezione particolare.
Non sono considerati specialita' medicinali:
i medicinali preparati nella farmacia ospedaliera e destinati ad essere impiegati all'interno dell'ospedale;
i medicinali destinati a malati determinati, preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche;
i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia.