IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e gli allegati A e B;
Visto l'articolo 19 della direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE;
Vista la direttiva 96/24/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti;
Vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 84/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE;
Vista la direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/457/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE;
Vista la direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;
Vista la decisione della Commissione del 29 gennaio 1999, che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta, di proteina derivata da mammiferi;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi.
Ai fini della commercializzazione puo' essere utilizzata la denominazione "materie prime per mangimi" o quella di "mangimi semplici".