DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 110 - Attuazione della direttiva 92/74/CEE in materia di medicinali omeopatici veterinari

Coming into Force27 Aprile 1995
End of Effective Date09 Giugno 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/04/12/095G0144/CONSOLIDATED/20060526
Enactment Date17 Marzo 1995
Published date12 Aprile 1995
Official Gazette PublicationGU n.86 del 12-04-1995
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e in particolare gli articoli 1, 2 e 28;

Vista la direttiva 92/74/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato con decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Definizione e campo di applicazione

  1. Ai fini del presente decreto si intende per medicinale omeopatico veterinario ogni medicinale veterinario ottenuto da prodotti, sostanze o composti denominati "materiali di partenza omeopatici" secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.

  2. Il medicinale omeopatico veterinario puo' contenere anche piu' principi.

  3. All'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' soppressa la lettera c).

  4. All'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' aggiunta la seguente lettera:

    " n) ove trattasi di medicinali omeopatici veterinari, la dicitura 'medicinale omeopatico per uso veterinario', apposta a caratteri chiari.".

  5. Ai medicinali omeopatici veterinari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, salvo quanto previsto dal presente decreto.

  6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    1. ai medicinali veterinari ad azione immunologica;

    2. ai medicinali omeopatici veterinari utilizzati ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; tuttavia i tempi d'attesa sono ridotti a zero nel caso di un medicinale omeopatico veterinario per il quale il contenuto del principio attivo e' presente in una concentrazione pari o inferiore a una parte per milione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

Art 2.

Procedura semplificata

  1. L'autorizzazione all'immissione in commercio e' rilasciata con procedura semplificata ai medicinali omeopatici veterinari che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

    1. sono destinati ad animali da compagnia o a specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono destinati al consumo umano;

    2. la via di somministrazione e' descritta dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee ufficialmente utilizzate dagli Stati membri;

    3. non contengono indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le altre informazioni;

    4. presentano un grado di diluizione tale da garantirne l'innocuita'; in particolare, il medicinale non puo' contenere piu' di una...

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