DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 66 - Attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica

Coming into Force02 Aprile 1993
End of Effective Date09 Giugno 2006
Published date18 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/18/093G0082/CONSOLIDATED/20060526
Enactment Date04 Febbraio 1993
Official Gazette PublicationGU n.64 del 18-03-1993 - Suppl. Ordinario n. 27
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/677/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990 concernente estensione del campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica, nonche' della direttiva 92/18/CEE della Commissione del 20 marzo 1992 recante modifica dell'allegato della direttiva 81/852/CEE relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si applica anche ai medicinali veterinari ad azione immunologica salvo quanto disposto dal presente decreto.

  2. Si intendono medicinali veterinari ad azione immunologica quelli somministrati agli animali allo scopo di indurre un'immunita' attiva o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria.

  3. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119, nonche' quelle del presente decreto non si applicano ai medicinali veterinari ad azione immunologica inattivati prodotti con gli organismi patogeni e gli antigeni ottenuti da un animale o da animali provenienti da uno stesso allevamento ed impiegati per trattare tale animale o tale allevamento nella stessa localita'.

  4. Il Ministro della sanita', con proprio regolamento, disciplina la produzione e l'impiego dei medicinali veterinari ad azione immunologica di cui al comma 3.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

Art 2.
  1. Nell'applicazione ai medicinali veterinari ad azione immunologica delle disposizioni del capo II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, i dati quantitativi di tali medicinali sono espressi in termini di massa, o di unita' internazionali, o di unita' d'attivita' biologica, o in numero di germi oppure ancora, ove possibile, in termini di contenuto proteico specifico, secondo quanto risulta piu' appropriato per il prodotto in questione.

  2. Per quanto concerne i medicinali di cui all'art. 1, comma 2, l'espressione "composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti", in tutti i casi in cui essa ricorre, deve essere riferita anche ai dati riguardanti l'attivita' biologica o il contenuto proteico, e l'espressione "composizione quantitativa e qualitativa", in tutti i casi in cui ricorre, comprende la composizione del prodotto espresso in termini di attivita' biologica o contenuto proteico.

  3. In qualsiasi documento redatto conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, nel quale figuri il nome di un medicinale veterinario ad azione immunologica deve figurare almeno una volta il nome completo, scientifico o comune, dei componenti attivi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

Art 3.
  1. I processi di produzione di medicinali veterinari ad azione immunologica devono essere controllati a cura del fabbricante in tutte le loro fasi e modalita' anche al fine di assicurare la costanza qualitativa da un lotto di produzione all'altro.

  2. Si applica ai processi di produzione di cui al comma 1 la vigilanza di cui all'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, con le modalita' ivi previste.

  3. Al fine dell'applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari ad azione immunologica, su richiesta del Ministero della sanita', sono tenuti a presentare copia di tutti i resoconti di controllo firmati dalla persona qualificata, in conformita' dell'art. 14 dello stesso decreto.

  4. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari ad azione immunologica deve assicurarsi che siano conservati, almeno sino alla data di scadenza, campioni rappresentativi di ciascun lotto di prodotti finiti in quantita' sufficiente e deve fornirli rapidamente alle autorita' preposte alla vigilanza su richiesta di queste ultime.

  5. Il Ministero della sanita', qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario ad azione immunologica di presentare al controllo di un laboratorio indicato dallo stesso Ministero, campioni prelevati dai lotti del prodotto finito non confezionato o confezionato affinche' siano esaminati prima di essere messi in commercio; le relative spese sono a carico dell'azienda.

  6. Agli esami previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 4.

Art 3.

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Art 4.
  1. Qualora ritenga necessario sottoporre a controllo un lotto fabbricato in un altro Stato membro e riconosciuto conforme alle disposizioni nazionali dalle competenti autorita' di quello Stato o di altro Stato membro, il Ministero della sanita' deve preventivamente esaminare i resoconti del controllo ufficiale del lotto in questione e darne comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee, sempre che cio' sia giustificato da differenti condizioni veterinarie nei confronti dello Stato membro in questione.

  2. L'esame di cui al comma 1 deve essere completato ed i risultati notificati al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio entro 60 giorni dal ricevimento dei campioni, salvo il caso in cui sia necessario un periodo piu' lungo e di cio' deve essere informata la Commissione delle Comunita' europee.

Art 4.

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Art 5.
  1. Il Ministro della sanita', al fine del controllo e della eradicazione di una malattia degli animali, puo' vietare su tutto il territorio nazionale o su parte di esso la fabbricazione, l'importazione, la detenzione, la vendita, la fornitura e/o l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica, qualora si accerti che:

    1. la somministrazione del prodotto in questione agli animali interferisce con l'attuazione di un programma nazionale volto a diagnosticare, controllare o eradicare malattie animali, ovvero puo' creare difficolta' nella certificazione dell'assenza di contaminazione degli animali vivi o degli alimenti o di altri prodotti ottenuti dagli animali trattati;

    2. la malattia per la quale il prodotto dovrebbe conferire l'immunita' risulta sostanzialmente assente dal territorio preso in considerazione.

  2. Il Ministro della sanita' informa la Commissione delle Comunita' europee di tutti i casi in cui viene applicato il comma 1.

Art 5.

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Art 6.
  1. L'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 17. - 1. Il Ministero della sanita', in relazione a domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario gia' registrato in almeno un altro Stato membro presentate a due o piu' Stati membri, provvede su istanza dello stesso richiedente, secondo le procedure comunitarie.

  2. Il Ministro della sanita', per adeguare l'allegato I al progresso tecnico propone le necessarie modifiche alla Commissione delle Comunita' europee secondo le vigenti procedure comunitarie.".

Art 6.

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Art 7.
  1. L'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' sostituito dall'allegato I.

  2. Con regolamento del Ministro della sanita' sono unificate e modificate, in conformita' delle disposizioni comunitarie, le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a fabbricare medicinali veterinari nonche' le modalita' con le quali possono essere registrati e messi in commercio i medicinali veterinari nazionali, dei Paesi membri e terzi.

Art 7.

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Art 8.
  1. Le autorizzazioni alla fabbricazione ed alla immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione immunologica gia' concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno validita' fino al 31 dicembre 1997.

  2. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1995 secondo le proce- dure previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Art 8.

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Art 9.
  1. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindicimilioni a lire novantamilioni per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3, commi 1 e 4.

Art 9.

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Art 10.
  1. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' sostituito dal seguente:

    " 4. Fatte salve le norme piu' severe e' richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti medicinali:

    1. medicinali, la cui...

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