DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 119 - Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari

Coming into Force04 Marzo 1992
End of Effective Date09 Giugno 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/18/092G0160/CONSOLIDATED/20060526
Published date18 Febbraio 1992
Enactment Date27 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.40 del 18-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 33
Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE del Consiglio del 28 settembre 1981, 87/20/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, 90/676/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990, relative ai medicinali veterinari;

Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

    2. sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

    3. specialita' medicinali: i medicinali, definiti dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

    4. medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali;

    5. medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione delle specialita' medicinali, immesso in commercio in una forma farmaceutica che puo' essere usata senza trasformazione;

    6. premiscele per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;

    7. alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o piu' medicinali veterinari con uno o piu' alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprieta' medicinali.

  2. Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presente decreto gli additivi previsti dal regolamento che attua le direttive CEE numeri 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli additivi nell'alimentazione degli animali, incorporati negli alimenti per animali e negli alimenti complementari per animali, alle condizioni previste dallo stesso regolamento.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE del Consiglio del 28 settembre 1981, 87/20/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, 90/676/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990, relative ai medicinali veterinari;

Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

    2. sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

    3. specialita' medicinali: i medicinali, definiti dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

    4. medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali;

    5. medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione delle specialita' medicinali, immesso in commercio in una forma farmaceutica che puo' essere usata senza trasformazione;

    6. premiscele per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;

    7. alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o piu' medicinali veterinari con uno o piu' alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprieta' medicinali.

  2. Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presente decreto gli additivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

Art 2.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialita' medicinale, di medicinali veterinari prefabbricati o di premiscele per alimenti medicamentosi nonche' ai medicinali veterinari impiegati per indurre un'immunita' attiva, diagnosticare lo stato di immunita' e provocare un'immunita' passiva.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. agli alimenti medicamentosi, che tuttavia devono essere preparati utilizzando premiscele per alimenti medicamentosi autorizzate ai sensi del presente decreto;

  2. ai medicinali veterinari a base di radioisotopi;

  3. ai medicinali omeopatici.

Art 2.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialita' medicinali, di medicinali veterinari prefabbricati o di premiscele per alimenti medicamentosi nonche'ai medicinali veterinari impiegati per indurre un'immunita' attiva, diagnosticare lo stato di immunita' e provocare un'immunita' passiva.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. agli alimenti medicamentosi, che tuttavia devono essere preparati utilizzando premiscele per alimenti medicamentosi autorizzate ai sensi del presente decreto;

  2. ai medicinali veterinari a base di radioisotopi;

  3. ai medicinali omeopatici.

Art 2.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialita' medicinali , di medicinali veterinari prefabbricati o di premiscele per alimenti medicamentosi nonche'ai medicinali veterinari impiegati per indurre un'immunita' attiva, diagnosticare lo stato di immunita' e provocare un'immunita' passiva.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. agli alimenti medicamentosi, che tuttavia devono essere preparati utilizzando premiscele per alimenti medicamentosi autorizzate ai sensi del presente decreto;

  2. ai medicinali veterinari a base di radioisotopi;

  3. LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 110.

Art 2.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialita' medicinali , di medicinali veterinari prefabbricati o di premiscele per alimenti medicamentosi noncheai medicinali veterinari impiegati per indurre un'immunita' attiva, diagnosticare lo stato di immunita' e provocare un'immunita' passiva.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. agli alimenti medicamentosi, che tuttavia devono essere preparati utilizzando premiscele per alimenti medicamentosi autorizzate ai sensi del presente decreto;

  2. ai medicinali veterinari a base di radioisotopi;

  3. LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 110.

2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' ai gas anestetici per i quali, anche se impiegati nel settore veterinario, si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

Capo II AUTORIZZAZIONI ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO SOMMINISTRAZIONE
Art 3.
  1. I medicinali veterinari fabbricati in Italia o importati possono essere commercializzati soltanto con la preventiva autorizzazione del Ministro della sanita', che tuttavia:

    1. quando la situazione...

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