Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE del Consiglio del 28 settembre 1981, 87/20/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, 90/676/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990, relative ai medicinali veterinari;
Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.
-
Ai fini del presente decreto si intende per:
medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
specialita' medicinali: i medicinali, definiti dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali;
medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione delle specialita' medicinali, immesso in commercio in una forma farmaceutica che puo' essere usata senza trasformazione;
premiscele per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;
alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o piu' medicinali veterinari con uno o piu' alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprieta' medicinali.
Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presente decreto gli additivi previsti dal regolamento che attua le direttive CEE numeri 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli additivi nell'alimentazione degli animali, incorporati negli alimenti per animali e negli alimenti complementari per animali, alle condizioni previste dallo stesso regolamento.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE del Consiglio del 28 settembre 1981, 87/20/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, 90/676/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990, relative ai medicinali veterinari;
Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1
-
Ai fini del presente decreto si intende per:
medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
specialita' medicinali: i medicinali, definiti dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali;
medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione delle specialita' medicinali, immesso in commercio in una forma farmaceutica che puo' essere usata senza trasformazione;
premiscele per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;
alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o piu' medicinali veterinari con uno o piu' alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprieta' medicinali.
Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presente decreto gli additivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
Art
2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialita' medicinali , di medicinali veterinari prefabbricati o di premiscele per alimenti medicamentosi noncheai medicinali veterinari impiegati per indurre un'immunita' attiva, diagnosticare lo stato di immunita' e provocare un'immunita' passiva.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
agli alimenti medicamentosi, che tuttavia devono essere preparati utilizzando premiscele per alimenti medicamentosi autorizzate ai sensi del presente decreto;
ai medicinali veterinari a base di radioisotopi;
LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 110.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' ai gas anestetici per i quali, anche se impiegati nel settore veterinario, si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193