Definizione e campo di applicazione
Ai fini del presente decreto si intende per medicinale omeopatico veterinario ogni medicinale veterinario ottenuto da prodotti, sostanze o composti denominati "materiali di partenza omeopatici" secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.
Il medicinale omeopatico veterinario puo' contenere anche piu' principi.
All'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' soppressa la lettera c).
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All'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e' aggiunta la seguente lettera:
" n) ove trattasi di medicinali omeopatici veterinari, la dicitura 'medicinale omeopatico per uso veterinario', apposta a caratteri chiari.".
Ai medicinali omeopatici veterinari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, salvo quanto previsto dal presente decreto.
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Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
ai medicinali veterinari ad azione immunologica;
ai medicinali omeopatici veterinari utilizzati ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; tuttavia i tempi d'attesa sono ridotti a zero nel caso di un medicinale omeopatico veterinario per il quale il contenuto del principio attivo e' presente in una concentrazione pari o inferiore a una parte per milione.