DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1998, n. 392 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force12 Gennaio 1999
Enactment Date06 Ottobre 1998
Published date13 Novembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/11/13/098G0442/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.266 del 13-11-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 48;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto l'articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto l'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico- chirurgici consistenti in:

    1. disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;

    2. insetticidi per uso domestico e civile;

    3. insettorepellenti;

    4. kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV;

    5. kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV;

    6. topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

  2. Ai fini del presente regolamento il Ministero della sanita' e' denominato "Ministero", l'Istituto superiore di sanita' e' denominato "Istituto", il presidio medicochirurgico e' denominato "presidio".

Art 2.

Autorizzazione all'immissione in commercio

  1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, contenente gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' presentata al Ministero e contestualmente, in copia, all'Istituto, cui e' inviata anche copia della eventuale documentazione integrativa di cui al comma 3.

  2. L'autorizzazione all'immissione in commercio e' rilasciata dal Ministero, sentito l'Istituto, entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, prorogabili a duecentodieci giorni nell'ipotesi di cui al comma 4, previa verifica della presenza ed idoneita' di tutti gli elementi di cui al comma 1. Negli stessi termini e' notificato, completo di motivazione, il provvedimento di diniego.

  3. Nel caso in cui il Ministero inviti il richiedente a regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 2 e' sospesa fino alla ricezione della documentazione suppletiva da parte del Ministero.

  4. Il parere tecnico dell'Istituto e' espresso entro novanta giorni, nel caso in cui il preparato contenga principi attivi gia' noti, ed entro centoventi giorni nel caso in cui il preparato contenga nuovi principi attivi o attenga ai presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e).

  5. L'effettiva immissione in commercio di ciascun lotto di produzione dei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e' subordinata all'esito favorevole del controllo effettuato dall'Istituto su campioni del prodotto e sulla documentazione relativa al controllo effettuato dalla ditta richiedente, entro il termine di sessanta giorni rispettivamente dalla presentazione dei campioni e della...

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